di Giuseppe Dell’Aquila
Gli autisti che consegnano le merci devono restare a bordo dei propri mezzi. E arriva l’obbligo per l’appaltatore di informare il committente, qualora le maestranze esterne, inviate in azienda, risultino positive al Covid-19. I lavoratori, invece, devono utilizzare obbligatoriamente le mascherine chirugiche; nel caso queste manchino sul mercato, si potrà ricorrere anche a mascherine autoprodotte, dietro autorizzazione dell’Autorità sanitaria.
Diventa norma cogente il rispetto dei contenuti del «protocollo per il contrasto del coronavirus negli ambienti di lavoro», sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il governo e le parti sociali. Infatti, a norma dell’articolo 2, comma 6, del dpcm approvato il 26 aprile 2020 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020), la mancata attuazione di questo protocollo, determinando il venir meno degli adeguati livelli di protezione da esso garantiti, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il documento, in allegato al dpcm, contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell’adozione di procedure di sicurezza anti-contagio; esso costituisce integrazione di un primo accordo, stipulato il 14 marzo scorso. L’obiettivo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in vista della ripartenza produttiva prevista per il 4 maggio 2020.
Andiamo con ordine, analizzando i tratti determinanti delle nuove disposizioni di organizzazione aziendale.
INFORMAZIONE. L’azienda informa i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, in particolare con riferimento agli obblighi di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali, all’impegno a rispettare le disposizioni inerenti il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza delle regole di igiene delle mani, l’impegno ad informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. L’azienda, inoltre, fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento alle misure cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. In onore alle disposizioni sulla privacy, però, sarà possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. Per l’accesso di fornitori esterni occorrerà individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati e prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA. L’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione secondo le disposizioni della circolare n. 5443/2020 del ministero della Salute. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti, che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L’adozione dei dispositivi di protezione individuale è di importanza fondamentale. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. All’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda si adotteranno i DPI idonei: è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come previsto dall’art. 34 del decreto legge n. 9 in combinato con il decreto legge n. 18 (art 16 c. 1).
GESTIONE SPAZI COMUNI. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
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