Carla De Lellis
L’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali dei soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza (Rdc) impegnati in Puc (progetti utili alla collettività) copre anche gli infortuni in itinere. Costa 90 cent al giorno nel 2020 a seguito della rivalutazione. Ai relativi adempimenti provvedono i comuni. Lo spiega l’Inail nella circolare n. 10/2020 rinviando gli adempimenti al 18 giugno prossimo, al termine cioè di due mesi di sospensione fissati dal dl n. 18/2020 per l’emergenza coronavirus.
Soggetti assicurati. L’Inail spiega, innanzitutto, che vanno assicurati:
1) i beneficiari del Rdc tenuti a offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Puc a titolarità dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del patto per il lavoro e del patto per l’inclusione sociale;
2) i beneficiari del Rdc che non sono tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorative rientranti nei Puc, ma che possono aderirvi volontariamente nell’ambito di percorsi concordati con i competenti servizi dei comuni;
3) i soggetti coinvolti volontariamente nei Puc, ma non beneficiari di Rdc in condizioni di povertà individuati con provvedimento del ministero del lavoro.
Gli adempimenti. In secondo luogo l’Inail spiega che sono a carico dei comuni o delle unioni di comuni tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail, compresi quelli relativi alle prestazioni da erogare per infortunio o malattia professionale del personale coinvolto nel Puc, nonché le eventuali denunce d’infortunio da formulare nei termini ordinari e con le consuete modalità.
Infortunio in itinere. La circolare precisa, ancora, che l’assicurazione dei lavoratori impegnati nei Puc copre tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro, compreso l’infortunio in itinere.
Tutto in stand-by. Infine, l’Inail spiega che adempimenti e termini della nuova tutela sono da intendersi sospesi per un periodo di due mesi a partire dal 17 marzo, data d’entrata in vigore del dl n. 18/2020, a seguito della sospensione disposta dall’art. 40 del decreto in considerazione dell’emergenza Covid-19.
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