Profili di responsabilità sanitaria dei medici e delle strutture in contesti emergenziali già delineati dalla giurisprudenza e dalla Legge Gelli
Con una emergenza sanitaria planetaria di questa portata si è resa quanto mai indispensabile una decretazione governativa di urgenza. Da un lato finalizzata a contrastare il diffondersi incontrollato del virus e rinforzare il sistema sanitario; dall’altro per organizzare l’isolamento sociale e pianificare la ripresa in una cornice prescrittiva dei D.P.C.M. i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Indubbiamente il nostro sistema sanitario nazionale è stato ed è sottoposto ad un forte stress, determinato sia da una carenza organizzativa e ricettiva, a causa dell’elevato numero di persone contagiate dal virus. Questo ha comportato, inevitabilmente, un mutamento radicale e repentino delle procedure sanitarie per poter fronteggiare la situazione emergenziale.
I confini della legge
Protagonisti indiscussi di questo momento storico sono gli “eroi in camice bianco” che stanno conducendo in prima linea questa “battaglia”. Costretti ad operare d’urgenza durante una emergenza sanitaria mai vissuta dal nostro, e da nessun altro, Paese, ma che già da tempo ha chiarito quali siano i profili di responsabilità sanitaria e delle eventuali coperture assicurative. Tracciando dei precisi confini invalicabili.
La giurisprudenza della medicina di urgenza
In questo senso già nel 2014 la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 24528 del 10 giugno, valorizzava l’art. 2236 del codice cvile che per la responsabilità del prestatore d’opera, quale può essere il medico, prevede: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave». Stabilendo che, indipendentemente dalla sua discussa, diretta applicabilità all’ambito penale, il predetto articolo esprime un criterio di razionalità del giudizio.
Ancor più esplicita la sentenza della Cassazione Penale n. 10396 del 2018, che nel vagliare la sussistenza di profili penalmente rilevanti di un medico impegnato nella gestione di altri casi urgenti ha stabilito:
«Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di vicenda occorsa nell’ambito di un reparto di chirurgia d’urgenza e di addebito ascritto a un sanitario contemporaneamente impegnato nella gestione di altri casi urgenti , va ulteriormente considerato che la regola di ponderazione della responsabilità professionale di cui all’art. 2236 Codice Civile (in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà) trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza » (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 16328 del 05/04/2011, Montalto, Rv. 251960; nello stesso senso vds. Sez. 4, n. 4391/12 del 22/11/ 2011, Di Leila, Rv. 251941; nonché amplius Sez. 4, Sentenza n. 24528 del 16/05/2014, Balistreri).
È stella polare per la Cassazione il concetto di ponderazione della responsabilità professionale, prevista dall’art. 2236 de codice civile, in base alla quale il prestatore d’opera risponde solo in caso di dolo o di colpa grave, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, che trova applicazione anche laddove si versi in situazioni di emergenza turbate dall’impellenza e dall’imprevedibilità.
Si è così affermato (cfr. sez. 4, n. 39592 del 21 giugno 2007, Buggè, Rv. 237875) che la norma civilistica può trovare considerazione anche in tema di colpa professionale del medico, quando il caso specifico sottoposto al suo esame impone la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, sia quando si versa in una situazione emergenziale, sia quando il caso implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Sarà giusto, quindi, valutare a posteriori eventuali responsabilità civili e penali, ma consapevoli del perimetro già tracciato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalla vigente normativa di settore.
Ulteriori approfondimenti normativi sul tema nel prossimo numero di maggio di ASSINEWS.