Una assicurazione personale della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest’ultimo.

L’assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.

I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella del medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno.

Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura a secondo rischio.

Or bene, se un medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha stipulato una assicurazione personale, questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso.

L’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno di una struttura sanitaria ha a oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova a operare.

Nell’assicurazione di responsabilità civile infatti – che è assicurazione di patrimoni e non di cose – il rischio oggetto del contratto è l’impoverimento dell’assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall’assicurato.

Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica per conto proprio non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico.

Ne consegue che una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato tra i due contratti.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 21/11/2019 n. 30314

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