L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l’univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l’obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell’affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all’organizzazione della sosta.
Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell’area all’uopo predisposta.
Nella specie, la Corte d’Appello ha accertato sulla base delle risultanze istruttorie la presenza del cartello che avvisava l’utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite e, come si è detto, l’obbligo di custodia non può sorgere dalle modalità concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo o la presenza di un piano interrato chiuso) con la conseguenza che deve escludersi la responsabilità del gestore per la custodia dei veicoli parcheggiati nell’area di sosta a ciò predisposta.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza del 6 dicembre 2019 n. 31979