A cura di Giuseppe Russo
Impegnare l’intersezione o l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo antagonista avente il diritto di precedenza non è una circostanza sufficiente per configurare la precedenza di fatto.
Va rigettata, in caso di incidente, la domanda del danneggiato relativa al riconoscimento di un concorso di colpa. E’ quanto statuito dalla Suprema Corte, III Sezione Civile, con l’ordinanza depositata il 23 aprile 2020 n. 8138.
Nella fattispecie in esame in conseguenza di un sinistro verificatosi nell’attraversamento di un incrocio tra il centauro proveniente dalla sinistra e il bus proveniente da destra, viene esperita dal primo azione di risarcimento per i danni materiali e per le lesioni subite avverso l’Azienda Trasporti Milanese, il conducente dell’autobus urbano e la Compagnia di Assicurazioni.
Secondo i Giudici di merito il sinistro è esclusivamente ascrivibile alla condotta colposa del centauro.
Gli Ermellini, confermano la decisione della Corte di Appello sulla base delle seguenti considerazioni:
– in entrambi i giudizi di merito à stato definitivamente asseverato che il conducente del motociclo, privo di precedenza, non ha impegnato l’incrocio con un anticipo utile e significativo rispetto all’autobus urbano cui spettava la precedenza di diritto;
– non è stata dimostrata, nei precedenti gradi di giudizio una qualche negligenza o imprudenza del conducente dell’autobus;
– l’annullamento del verbale di contravvenzione al C.D.S. elevato nei confronti del danneggiato con cui il Giudice di Pace con sentenza ha annullato la sanzione inflittagli dalla Polizia Locale non costituisce giudicato esterno in quanto decisione resa tra parti diverse.
In allegato il full text della sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, del 23.4.2020 n. 8138.