di Roberto Lenzi
Duecento miliardi di euro per garantire liquidità alle imprese, ai professionisti e alle partite Iva. Scende in campo lo stato con una garanzia fino al 90% dei prestiti che le banche concederanno. L’ombrello sarà aperto da Sace spa, posseduta da Cassa depositi e prestiti al 100%, a sua volta controllata dal ministero dell’economia e delle finanze (87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie.
Sace sarà autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie per il rilascio di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19. Di questi 200 miliardi di euro, almeno 30 miliardi saranno destinati a supporto di piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva. È quanto prevede il decreto legge sulla liquidità d’impresa, varato ieri, in serata, dal Consiglio dei ministri. Attenzione, però: le imprese che utilizzeranno questo strumento non potranno distribuire utili nei dodici mesi successivi all’erogazione del credito e dovranno assumere l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
I limiti dei finanziamenti. In base al decreto, vengono delimitati dal fatturato: i finanziamenti non potranno superare il 25% dei ricavi prodotti in Italia. In alternativa, non potranno superare il doppio del costo del personale. Fa fede il bilancio 2019, anche se non ancora depositato.
Limiti alle garanzie totali. Ai fini della verifica del limite che può essere concesso, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia Sace, ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di questi finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di questi finanziamenti si cumulano.
I costi. Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.
Tipologia della garanzia. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;.
Cosa garantisce. La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all’impresa, successivamente all’entrata in vigore del decreto liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, e il costo effettivamente applicato al l’impresa;
Vincoli per impresa. L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento.
L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria
Obblighi per le banche finanziatrici di non coprire con la garanzia solo le operazioni già attive. Il soggetto finanziatore deve dimostrare che, con il rilascio del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto. Il valore deve essere corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato.
La garanzia dello stato. Sugli impegni di Sace spa è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da Sace spa con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Sace svolge anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze possono essere impartiti a Sace spa indirizzi sulla gestione dell’attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell’escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
Possibili deroghe e aumento contributo. Qualora l’impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie previste, il rilascio della garanzia è subordinato anche a una decisione, che sarà assunta con decreto dal ministro dell’economia, sentito il ministro dello sviluppo economico. Questo decreto sarà adottato sulla base di una istruttoria trasmessa da Sace spa, tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto ai seguenti comparti in Italia: contributo allo sviluppo tecnologica, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. Con il decreto possono essere elevate le percentuali di garanzia, fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all’impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui sopra.
Obblighi nei confronti di Sace. I soggetti finanziatori dovranno fornire un rendiconto periodico a Sace spa, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. Sace ne riferisce periodicamente al ministero dell’economia. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi.
Il tipo di garanzia. Fermo restando il limite complessivo massimo, con decreto del ministro dell’economia potrà essere concessa, in conformità con la normativa Ue, la garanzia dello stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti spa entro il 31 dicembre 2020, derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. La garanzia potrà essere concessa alle imprese con sede in Italia, che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica da «Covid-19 e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti, in funzione dell’ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La bozza di decreto liquidità dispone anche l’istituzione, nello stato di previsione del ministero dell’economia, di un fondo a copertura delle garanzie concesse con una dotazione iniziale di un miliardo di euro per l’anno 2020.
Attenzione manca l’autorizzazione. L’efficacia dello strumento è subordinata all’approvazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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Prestiti automatici ai piccoli
di Luigi Chiarello
Dalle banche prestiti automatici fino a 25 mila euro alle piccole imprese, ai professionisti e agli esercenti, senza dover più attendere la valutazione del merito creditizio. Cioè senza più attendere il via libera del fondo di garanzia pmi, che comunque garantirà il 100% del credito erogato. E ancora, garanzie fino al 100% dei prestiti bancari concessi (90% a carico dello stato e 10% a carico dei confidi) e fino a un massimo di 800 mila euro di importo, per le imprese che hanno ricavi fino a 3,2 milioni di euro, ma dietro obbligo di valutazione finanziaria e andamentale dell’attività. E, infine, garanzie fino al 90% del finanziamento bancario per le imprese che hanno fatturato fino a 5 mln di euro, senza dover più superare alcun esame sulla tenuta finanziaria e sull’andamento dei conti. Sono questi i tre pilastri che reggono l’ampliamento della portata del fondo di garanzia per le pmi; una sorta di bazooka del credito privato il cui rischio è coperto dallo stato, finalizzato ad assicurare liquidità immediata alle imprese colpite dalle ripercussioni causate dall’emergenza Covid-19; il potenziamento è contenuto nello schema di decreto sulla liquidità varato ieri dal Consiglio dei ministri. Non solo: comuni e regioni potranno anche aprire sezioni del fondo di garanzia, e contribuire con i propri fondi allo sviluppo delle imprese del loro territorio.
Export. Il testo prevede anche un’operazione monstre a sostegno del credito all’esportazione: attraverso Sace spa vengono mobilitati 200 mld di euro a garanzia degli esportatori. Un coordinamento tra Farnesina e dicastero dell’economia avrà subito a disposizione 50 mld di euro per l’export, ma dal 2021 avrà altri 200 mld di euro per nuovi investimenti per la ripartenza del paese sui mercati.
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