di Alberto Scardino
L’attuale epidemia di coronavirus ha sconvolto molte nazioni tra cui l’Italia, che attualmente vanta il triste primato del maggior numero di contagiati di tutta l’Europa e così del maggior numero di morti.
Lo scrittore austriaco Ivan Illich, parlando di certe emergenze, ha scritto: “Il vocabolo crisi indica oggi il momento in cui medici, diplomatici, banchieri e tecnici sociali di vario genere prendono il sopravvento e vengono sospese le libertà. Come i malati, i paesi diventano casi critici. Crisi, la parola greca che in tutte le lingue moderne ha voluto dire <scelta> o <punto di svolta>, ora sta a significare <Guidatore, dacci dentro!>”, aggiungendo poi “Ma <crisi> non ha necessariamente questo significato. Non comporta necessariamente una corsa precipitosa verso l’escalation del controllo. Può invece indicare l’ attimo della scelta, quel momento meraviglioso in cui la gente all’ improvviso si rende conto delle gabbie nelle quali si è rinchiusa e della possibilità di vivere in maniera diversa. Ed è questa la crisi, nel senso appunto di scelta, di fronte alla quale si trova oggi il mondo intero”. Profetiche considerazioni fatte nel secolo scorso!
Dette riflessioni mi sono venute in mente durante questo periodo di forzato soggiorno a casa, dovendomi confrontare con le varie e talvolta tumultuose e contrastanti misure poste in essere dal Governo, al fine di limitare e cercare di circoscrivere l’epidemia.
E così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 11 Marzo ha riferito in conferenza stampa: “Nelle ultime due settimane il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di paesi colpiti è triplicato, ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 4.291 persone hanno perso la vita. Altre migliaia stanno lottando per la propria vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo che il numero di casi, il numero di decessi e il numero di paesi colpiti aumenteranno ancora di più. L’OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Abbiamo quindi valutato che COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia. Pandemia non è una parola da usare con leggerezza o disattenzione.“, dichiarando la sussistenza di una vera e propria epidemia diffusa a livello mondiale. Se ciò ha dato contezza all’intera umanità della gravità della situazione – ancor più in considerazione dell’ attuale aumento esponenziale dei contagi e decessi – ha del pari comportato l’inasprimento delle norme varate a livello governativo per il contenimento e riduzione dell’infezione.
Già il 31 Gennaio, dopo aver preso atto – piuttosto in sordina, in verità – dell’emergenza coronavirus, era stata emanata una “Delibera del Consiglio dei Ministri” con cui venne dichiarato per il periodo di sei mesi lo stato di emergenza per l’epidemia, senza che ciò apparentemente desse luogo ad alcuna iniziativa concreta per il contenimento e la prevenzione della malattia; quindi, dopo un periodo di decisioni piuttosto “tiepide” si ebbe l’emanazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 cui seguì un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° Marzo 2020 e poi, in data 11 Marzo, si è avuto altro Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con relative Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, che indicavano le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; e così sono iniziate a susseguirsi una serie di disposizioni emesse da varie autorità nazionali e regionali, tra cui il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 e il Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo, con previsione del blocco della quarantena per ulteriori 15 giorni, fino a Pasqua. E, fino alla pubblicazione del presente scritto, non so quanti altri provvedimenti verranno emanati al riguardo.
In definitiva si è deciso di bloccare la maggior parte delle attività lavorative non essenziali, imponendo la quarantena forzata a casa della maggior parte dei cittadini ed impedendo ad essi qualsiasi spostamento non strettamente necessario, nei rigorosi limiti indicati dalle norme emesse al riguardo.
Il succedersi di normative non poteva ignorare le delicate problematiche delle assicurazioni, la cui attività, tra l’altro, è stata considerata alla stregua di un servizio essenziale, consentendo agli intermediari assicurativi di poter continuare – seppur con le cautele del caso – a svolgere la loro attività, che evidentemente risente pesantemente della condizione di isolamento di buona parte della popolazione, che è obbligata a limitare i propri spostamenti al massimo; va detto che, malgrado le cautele imposte, si sono già avuti i primi decessi per coronavirus di alcuni intermediari e addetti front-line.
Questa situazione sta determinando una netta contrazione dei sinistri riconducibili alla R.C.A. obbligatoria, stante il notevole calo del traffico veicolare, e così una diminuzione dei furti in appartamento, sempre più presidiati dagli occupanti, oltre che di altre tipologie di sinistri riguardanti le attività professionali e quelle di impresa, in buona parte ferme a causa del presente stato emergenziale.
La vigente normativa ha bloccato o ridotto le attività svolte da molti professionisti, medici compresi (considerando che l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 651 del 19 Marzo 2020 e alcune ordinanze regionali hanno di fatto disposto che i medici di base non debbano avere contatti con i propri pazienti con cui possono solo avere contati telefonici e/o telematici), commercianti, artigiani, industrie non essenziali, ecc., prevedendo altresì il ricorso – ove possibile – al telelavoro per quelle attività non sottoposte al blocco totale.
Tutto ciò di fatto ha comportato e comporta obiettive difficoltà nell’espletamento di molte attività quotidiane e alcune delle citate norme hanno riguardato anche il settore delle assicurazioni.
Tra i provvedimenti assunti per la gestione dell’emergenza in ambito assicurativo si evidenzia l’art. 125 del decreto “Cura Italia“ (D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020) che così dispone: “Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)
- Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
- Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’ effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
- Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
- (omissis) …. “.
Tralasciando quanto disciplinato dal punto “1.” relativamente ai “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile“, il punto “2.” ha stabilito che il termine di ultrattività di cui all’ articolo 170 bis, comma 1 del Codice delle assicurazioni si intende innalzato dai previsti quindici giorni a trenta giorni, inducendo qualcuno a affrettatamente ritenere che anche il termine di ultrattività di 15 giorni di cui al secondo comma dell’ art. 1901 del codice civile possa essere stato elevato ad un mese per tutti i contratti assicurativi, ma così non è.
Ed infatti, il richiamato articolo 170 bis del codice delle assicurazioni testualmente dispone: “1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’ articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’ impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.“. Ebbene, come chiaramente evincibile dall’ interpretazione letterale di questo articolo cui si riporta il decreto “Cura Italia“, esso riguarda unicamente i contratti di assicurazione delle RCA obbligatoria, che, alla loro scadenza contrattuale, non possono essere “tacitamente rinnovato (leggasi rinnovati; n.d.r.), in deroga all’ articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile” (si noti la incoerenza tra il termine “tacitamente rinnovato” e quanto invece previsto dal secondo comma del richiamato articolo 1899 del Codice Civile, che prevede “Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.“; n.d.r.) e pertanto tale ultrattività non opera né per le scadenze infrannuali delle polizze RCA e né per tutte le altre polizze relative ad altri rami. E’ comunque evidente che in ogni caso tale disposizione vale “fino all’ effetto della nuova polizza.”.
Il punto “3.”, poi, prevede che “Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.” concedendo alle imprese un maggior lasso di tempo per l’ espletamento di questi adempimenti.
Per effetto di tale proroga, il termine per l’offerta o la contestazione di un sinistro R.C.A. obbligatoria passa da 60 a 120 giorni dalla richiesta di risarcimento per i sinistri con danni a cose; da 30 a 90 giorni da tale richiesta per il caso che il modulo di C.A.I. risulti sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro; da 90 a 150 giorni per i sinistri con danni alle persone a partire dal pervenimento della richiesta risarcitoria contenente “l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima”.
Anche l’IVASS è intervenuto sull’argomento con provvedimenti emanati in data 17, 23 e 24 Marzo 2020, stabilendo la proroga dei termini in materia di reclami assicurativi, con innalzamento da 45 giorni a 75 giorni del termine regolamentare entro il quale le compagnie devono fornire riscontro ai reclami presentati dalla clientela; disponendo, in tema di formazione, che -in deroga al disposto dell’art. 90 del Regolamento 40/2018, che prevede che i test di verifica delle competenze avvengano esclusivamente in aula- detti test possano essere effettuati anche con modalità “a distanza“, nei termini indicati dagli artt. 91, 92, 93 e 94 del Regolamento de quo; sospendendo dal 23 Febbraio al 15 Aprile i termini relativi ai procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del decreto “Cura Italia” ed estendendoli anche ai procedimenti di competenza dell’Istituto tra i quali, ad esempio, quelli autorizzativi e sanzionatori. Ha del pari spostato dal 1° Maggio al 1° Luglio il termine per conformarsi alle previsioni in tema di home insurance contenute nel Regolamento 41/2018 da parte delle compagnie assicurative, riservandosi “l’adozione di nuove misure” nei prossimi giorni.-
Questa difficile situazione e tutte le conseguenti norme che si stanno susseguendo con ritmo incessante stanno interagendo anche con le C.G.A. di molti contratti assicurativi, incidendo le nuove disposizioni, dal punto di vista giuridico, sulle responsabilità e sugli oneri a carico di professionisti, artigiani, commercianti e imprenditori piccoli e grandi. Ma di ciò se ne potrebbe parlare in un successivo scritto.