GIURISPRUDENZA

Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 319 – maggio 2020  

Delibera dei lavori condominiali sulle facciate esterne, inizio lavori, allestimento del cantiere, predisposizione dell’impalcatura per l’esecuzione dei lavori e … dopo alcuni giorni arriva la denuncia del furto eseguito da ladri che si sono introdotti nell’appartamento, utilizzando il ponteggio. Questo è un evento frequente che ha dato origine a svariate cause di risarcimento intentate dai condomini nei confronti dell’appaltatore e del condominio e a molteplici pronunce giurisprudenziali, le quali individuano un concorso di responsabilità che non è sempre scontato, ma soprattutto che non è basato sui medesimi presupposti giuridici. Nel caso di specie una recente sentenza della Corte d’Appello di Bari ha rigettato le doglianze di un condomino in assenza della prova principe, ovvero che il furto sia avvenuto mediante l’utilizzo del ponteggio.

Il fatto
Tizia subisce un furto di preziosi e di denaro, per la verità di modico valore, da ignoti che, utilizzando il ponteggio allestito a ridotto della parete condominiale, penetrano nell’appartamento, sollevando la tapparella e forzando la finestra (dalla sentenza non si evince l’altezza del piano ndr.). Tizia cita in causa sia l’appaltatore, a cui erano stati commissionati i lavori e il condominio per sentirli condannare in solido ex art. 2043 e 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale non accoglie la domanda ritenendo che Tizia non abbia fornito la prova del perpetrato furto e neppure la prova dei beni sottratti e del loro valore. Tizia allora si rivolge alla Corte d’Appello chiedendo la riforma della sentenza a suo favore, ma il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza del giudice di prime cure.

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