Nella nozione di incidente rientrano tutte quelle situazioni in cui un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali a un passeggero.
L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di incidente, di cui alla disposizione medesima, ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali a un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo.
Corte giustizia UE sez. V, sentenza del 19/12/2019 n. 532