Anche ai rapporti di lavoro domestico si applica il principio dell’automaticità delle prestazioni, principio sancito dall’art. 2116 c.c. alla cui stregua le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
Trattasi di principio di portata applicativa generale rispetto all’intero ambito dei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie proprie del rapporto di lavoro dipendente suscettibile di essere derogato -salvo diverse disposizioni delle leggi speciali- solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso, costituendo un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Tribunale di Roma, sentenza del 30/10/2019 n. 9438