di Gianpaolo Sbaraglia, studio legale Acta
I benefit che compongono un piano di welfare aziendale, a certe condizioni, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali (Irpef) e contributivi. Data la rilevanza dei benefici connessi, è necessario prestare attenzione alle spese agevolabili e alla relativa documentazione da conservare che attesta la fruizione del benefit da parte del dipendente. A questo riguardo, occorre soffermarsi sull’art. 51, comma lett. f-bis), Tuir, il quale è stato oggetto di recenti chiarimenti con appositi documenti di prassi ed in occasione di “Telefisco 2019”.
La norma dispone che sono esenti le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio. Secondo tali chiarimenti, sono ricomprese tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura che li eroga. Possono farsi rientrare nel novero della lettera f-bis) le prestazioni delle scuole non paritarie, essendo comunque le stesse dirette all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ancorché tali scuole non siano abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale né attestati con valore di certificazione legale. Rientrano nell’ambito di applicazione della norma in argomento anche i rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di libri di testo sempre se correlati alle finalità educative. Inoltre, quando il benefit consiste nel rimborso delle spese già sostenute dal dipendente, il valore potrà essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro a condizione che il documento di spesa sia intestato al dipendente o al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che dallo stesso deve comunque risultare l’indicazione di quest’ultimo soggetto per verificare che lo stesso sia un familiare. Si segnala, inoltre, che non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nella lettera f-bis), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente può essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, come detto, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma. Occorre, inoltre, ricordare che qualora il dipendente percepisca il cd. “bonus asilo nido” assegnato dall’Inps, non è possibile fruire dell’esenzione di cui alla citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico del dipendente. L’esenzione, quindi, opererà eventualmente solo sulla differenza tra l’importo del rimborso erogato datore di lavoro e il predetto bonus (Risposta n. 164 del 2018).
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