La tutela assicurativa Inail è estesa a ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non ricompresa tra le malattie tabellate o tra i rischi indicati.
L’accertamento di un danno biologico da mobbing in misura dell’8% deve essere ricondotto all’assicurazione obbligatoria Inail, nella sussistenza dei presupposti per l’esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 05/03/2019 n. 6346