Nella sospensione della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è condizionato il beneficio in una causa di revoca dello stesso (come testualmente si ricava dall’art. 168 c.p., comma primo n. 1), la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice dell’esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto.
Cassazione penale sez. V, 18/01/2019 n. 5722