Al professionista che lavora senza contratto con la p.a. spetta solo il danno emergente; non spetta il mancato guadagno: l’indennizzo dovuto dall’ente pubblico non si calcola in base alle tariffe o compensi professionali. È quanto ha deciso la sentenza n. 9317 della terza sezione della corte di cassazione depositata il 4/4/2019. Nel caso specifico al centro della vicenda alcuni professionisti che avevano effettuato progettazioni per lavori di ristrutturazione di edifici. Il contenzioso ha riguardato la cifra da porre a carico della p.a. che si era avvalsa del lavoro dei professionisti, ma senza formalizzare il contratto.

L’indennizzo per ingiustificato arricchimento dovuto al professionista che abbia svolto la propria attività a favore della pubblica amministrazione, ma in difetto di un contratto, spiega la sentenza, non può essere determinato, neppure indirettamente quale parametro, in base alla tariffa professionale che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse volto la sua opera a favore di un privato né in base all’onorario che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto pagare se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido. L’indennità, aggiunge la cassazione, va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione con esclusione del lucro cessante (mancato guadagno), che si sarebbe incassato se il contratto fosse stato valido ed efficace.

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