Il conflitto d’interesse del difensore
di Francesco Barresi
Anche se non determina un danno al cliente l’avvocato in conflitto di interesse va sanzionato. Lo spiega la Corte di cassazione, nella sentenza 6961/2019, in cui un’azienda aveva chiesto una consulenza legale sulla possibilità, o meno, di licenziare la moglie del presidente del consiglio di amministrazione, dipendente della società. Da qui il licenziamento della donna che propose ricorso presso i tribunali, assistito da un avvocato che aveva indicato come domicilio legale proprio l’indirizzo del legale che aveva prestato la consulenza legale alla società. Il cui legale, per cause improvvise, dovette farsi sostituire proprio dal dominus che aveva prestato la consulenza legale. Ma l’Ordine degli avvocati di Milano accertò la violazione del codice deontologico – in particolare l’articolo 24 – e sospese per quattro mesi l’avvocato dalle sue attività. Da qui il ricorso del legale presso gli scranni del Palazzaccio che, esaminando nel concreto la vicenda, hanno quotato positivamente la sanzione inflitta dall’Ordine e rigettato l’esposto. Anche se il professionista riteneva la motivazione dell’Ordine «meramente apparente, apodittica, sulla effettiva violazione da parte dell’avvocato dei doveri di correttezza professionale, ed una indecifrabilità del percorso motivazionale», la Corte di cassazione invece ha ritenuto tale motivazione «reale e dettagliata, atta a rendere pienamente conto del percorso che ha portato alla decisione del Cnf. Esso muove», spiegano i giudici, «da una dettagliata ricostruzione della vicenda, e motiva accuratamente reputando che l’attività svolta dal ricorrente sia stata lesiva, in misura significativa, dei doveri di lealtà e correttezza verso il cliente. Il Consiglio nazionale forense ha accertato che il non ufficiale comportamento complessivamente tenuto dall’avvocato, dipanatosi, come sopra riportato, attraverso dapprima la stesura di un parere in favore della società, nell’ambito del quale veniva esaminata anche, compiutamente e non con considerazione meramente incidentale, la posizione della e prospettata la possibilità – poi messa in pratica dal cliente – del suo eventuale licenziamento, e poi, dopo il licenziamento, nell’assunzione di qualità di domiciliatario dell’avvocato della controparte».
Fonte: