La previdenza complementare è una forma di risparmio agevolata dal punto di vista tributario. Ecco tutti i benefici
di Carlo Giuro
Si avvicina la stagione delle dichiarazioni fiscali. L’occasione è sicuramente utile per ricordare come la previdenza complementare rappresenti una forma di risparmio fortemente agevolata dal punto di vista tributario alla luce della rilevante utilità sociale che viene ad essa attribuita dal nostro ordinamento. Quali sono i benefici previsti? Lo schema individuato è del tipo ETT, Esenzione in fase di contribuzione-Tassazione dei rendimenti-Tassazione delle prestazioni. Partendo allora dalla fase di contribuzione è possibile dedurre entro il limite annuo di 5.164,57 euro annui Rientrano in tale limite anche i contributi versati a beneficio dei familiari fiscalmente a carico. E’ importante sottolineare ancora come se si versi più del limite annuo di deducibilità lo si può fare presente al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo e si sarà detassati sulla quota corrispondente al momento della prestazione, recuperando quindi a scadenza il beneficio. Vanno evidenziate due casistiche particolari in cui può superarsi il tetto dei 5164,57 euro. La prima si riferisce ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.
In particolare possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro per 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui. Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57 a decorrere dal sesto anno entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86. Vi è poi una altra casistica nella ipotesi in cui in cui il lavoratore dipendente versi a fondo pensione il proprio premio di produttività. In questo caso non è assoggettato a tassazione anche se detto contributo supera il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione). I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57. Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica sia con riferimento alla rendita che alle altre tipologie di prestazione dei fondi pensione ( anticipazioni, riscatti e Rita). Andando alle performance, sono soggette ad aliquota del 20 per cento, agevolativa rispetto a quella ordinaria del 26 per cento prevista per le altre rendite finanziarie. Procedendo poi alla disamina della tassazione delle prestazioni che, giova ricordarlo, sono erogate per legge o in toto sotto forma di rendita o massimo al 50 per cento sotto forma di capitale e 50 per cento sotto forma di rendita, va sottolineato come sono soggette ad imposta sostitutiva (solo con riferimento alla quota riferibile ai contributi dedotti e non a quella di eventuali contributi non dedotti e comunicati al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo e ai rendimenti finanziari già tassati anno per anno) del 15 per cento che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo con un minimo del 9 per cento. La previdenza complementare, coerentemente con l’orizzonte temporale di lungo periodo che la caratterizza, acquisisce allora una convenienza fiscale significativamente più accentuata aderendo fin da giovani. (riproduzione riservata)
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