Sul pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali grava l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in caso di investimento, la condotta del pedone medesimo assurge a concausa del sinistro.
Il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (v. Cass., 4/4/2017, n. 8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Nel caso di specie, al pedone (deceduto) viene attribuito un grado di responsabilità pari al 60%.
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2019 n. 2241