Innovazioni e lacune della nuova disciplina relativa alla class action
di Angelo De Mattia
Finora le «azioni di classe», proposte secondo la legge vigente e dichiarate ammissibili, ammontano soltanto a 10; di queste, solo meno della metà ha avuto successo con le pronunce dei giudici riguardanti azioni che vertevano su indennizzi di lieve ammontare. Mercoledì scorso il disegno di legge che ha varato il restyling della normativa in vigore è stato definitivamente approvato. La nuova disciplina contiene significative innovazioni, a cominciare da coloro che possono promuovere l’azione di classe: non più soltanto i consumatori ma chiunque ritenga di avere subito una lesione di diritti individuali omogenei, anche associazioni che tutelino diritti soggettivi, con la conseguenza che la normativa anzidetta passa dal Codice del consumo al Codice civile. Entra così a pieno titolo negli strumenti di difesa del cittadino, non soltanto del consumatore.
I destinatari passivi sono le imprese private e gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità, non la pubblica amministrazione. L’oggetto riguarderà casi di responsabilità contrattuale ed extra contrattuale. L’adesione all’azione di classe richiede, come del resto previsto anche dalla precedente legge, un’espressa dichiarazione, l’«opt-in», a differenza della disciplina vigente negli Usa, basata sull’automatismo dell’«opt-out»; la partecipazione può essere esercitata anche dopo la dichiarazione, da parte del giudice, dell’ammissibilità dell’azione e pure dopo la sentenza a conclusione della causa.
L’ampliamento del campo di intervento e delle modalità di svolgimento e definizione dell’iniziativa – ivi compresa la disciplina della remunerazione da corrispondere al rappresentante comune degli aderenti all’azione e al difensore – sta già facendo insorgere preoccupazioni e dubbi, in particolare da parte della Confindustria. Per la verità, anche in occasione della prima disciplina della class action, oltre dieci anni, fa si levarono critiche e si rappresentarono i presunti gravi pericoli ai quali si sarebbe andati incontro; poi sopravvenne il silenzio perché, analizzando la legge, si capì che difficilmente, agendo su di essa, si sarebbero potute instaurare azioni efficaci, come in effetti poi si è verificato.
Naturalmente, il giudizio sulla riforma intervenuta non può basarsi sulle maggiori o minori probabilità che essa sia attivata. I rischi dell’insorgenza di una diffusa conflittualità sussistono, unendosi iniziative ben fondate con altre che magari abbiano solo finalità dimostrative e si attivino, magari per un do ut des, per la ricerca di mediazioni che anticipino il decollo formale dell’azione di classe. Molto sarà affidato al discernimento dei giudici (le sezioni specializzate in materia d’impresa) nella fase della pronuncia sull’ammissibilità. La pratica consentirà comunque di valutare appieno la rivisitazione ed eventualmente apportarvi dei correttivi. Ma, a priori, non si può emettere un drastico giudizio negativo, soprattutto se si è tra i potenziali soggetti destinatari dell’azione in questione.
Il valore di una normativa in proposito è soprattutto preventivo. Di fatto obbliga a rivedere, nelle imprese, impostazioni contrattuali, comportamenti, prassi dai quali possano scaturire responsabilità sia contrattuali sia extra contrattuali. Il primum movens deve essere la difesa del «contraente debole», nel senso che la sua inferiorità negoziale non sia il presupposto per comportamenti della controparte che, alla fine, sostanzialmente ledano diritti. Si è, d’altro canto, una specie di contraente debole anche nei riguardi di soggetti che presentino responsabilità extra contrattuali. È chiaro, comunque, che una lesione, come quella accennata, non è facilmente dimostrabile anche perché si verte nel campo dei diritti e non degli interessi. Ma l’impulso ad autoriformarsi è rilevante, per cui sarebbe interessante che si promuovesse una concorrenza anche nel campo, cioè, della trasparenza e nel modo di considerare e rispettare i diritti della clientela, degli utenti e dei cittadini in genere.
Un capitolo a sé riguarderà il modo in cui la riforma si potrà applicare alle banche, un caso assolutamente peculiare, considerata la mole delle normative alle quali esse sono soggette, nonché i controlli della Vigilanza. Fasciarsi la testa prima di essersela rotta non è un gesto apprezzabile, anche se non è altrettanto lungimirante attendere prima il verificarsi dei danni e, poi, agire. Ma, posto che una legge adeguata sulla class action è un’esigenza riconducibile a misure che si possono definire di civiltà, sarebbe preferibile che chi nutre dubbi e avanza critiche si esercitasse nell’indicazione, dopo una fase di prima applicazione, delle revisioni e degli aggiustamenti da apportare alla normativa, senza tuttavia sperare in una sua impossibile totale soppressione. (riproduzione riservata)
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