Il danno da demansionamento e da dequalificazione professionale a causa di prolungata e forzata inattività non è in re ipsa, ma deve essere dimostrato, anche mediante l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che consentano di valutare
- la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta
- il tipo e la natura della professionalità coinvolta
- la durata del demansionamento
- la diversa e nuova collocazione lavorativa dopo la prospettata dequalificazione.
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2019 n. 5431