di Leonardo Comegna
Ufficializzato dall’Inps l’aumento di cinque mesi dei requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020. Con la circolare n. 62/2018, l’Istituto di previdenza prende atto del provvedimento (DD. 5 dicembre 2017, in G.U. del 12 dicembre), con il quale si dà attuazione alle disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. La nota dell’ente specifica inoltre i nuovi criteri, dettati dalla legge di Bilancio 2018, da utilizzare per il futuro.
Nuovi criteri. L’art. 1, comma 146, della legge di Bilancio 2018 (n. 205/ 2017), ricorda l’Inps, stabilisce che la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 sia computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, deve essere computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo, e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente. Così, per esempio, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018. La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possano in ogni caso superare i 3 mesi. E, nel caso di incremento della speranza di vita superiore a 3 mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di 3 mesi. E ancora, nel caso di diminuzione della speranza di vita l’adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti (fermo restando il predetto limite di 3 mesi).
Pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel biennio 2019-2010 passerà, dunque, dagli attuali 66 anni e 7 mesi a 67 anni. Stesso discorso per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996. L’adeguamento demografico si applica quindi al requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.
Pensione anticipata. Il requisito contributivo che consente il pensionamento anticipato, a prescindere all’età anagrafica, nel biennio 2019-2020, sale dagli attuali 43 anni e 10 mesi (42 e 10 mesi le donne) a 43 anni e 3 mesi (42 anni e 3 mesi le donne). Stessa musica per i cosiddetti «precoci» (chi può far valere almeno un anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età) il cui requisito attuale di 41 anni, nel biennio 2019-2020 sarà elevato a 41 anni e 5 mesi.
Pensione in totalizzazione. Il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, nel biennio 2019-2020 salirà da 65 anni e 7 mesi a 66 anni. Mentre il requisito contributivo richiesto per la pensione di anzianità passerà da 40 anni e 7 mesi a 41 anni, per entrambi i sessi.
Attività gravose. Per effetto dell’ultima legge di Bilancio (art.1, comma, 147, legge n. 205/2017), saranno dispensati dal prossimo adeguamento le 15 categorie dei lavori addetti alle mansioni gravose, a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e che abbiano svolto l’attività gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 prima del pensionamento.
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