Pubblicato in G.U. il decreto 22/3/2018. Aggiornato anche il modulo per l’opzione

Scelta non irrevocabile. Pace con la pensione di scorta
Pagina a cura di Carla De Lellis
Buonuscita e pensione integrativa non sono più incompatibili. Conservare l’una (sotto forma di trattamento di fine rapporto lavoro, tfr), infatti, non esclude più la possibilità di costruirsi una pensione di scorta: chi sceglie quest’ultima via non deve più rinunciare necessariamente a tutto il tfr, potendone investire nel fondo pensione anche solo una percentuale. La novità è arrivata dalla modifica dell’art. 8, comma 2, del dlgs n. 252/2005 da parte dell’art 1, comma 38, lett. a), della legge n. 124/2017 (in vigore dal 29 agosto 2017), che ora recita: «gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di tfr maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale». Con decreto 22 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. n. 91/2018, è stato aggiornato il modulo «TFR 2» per la scelta della destinazione del tfr dei nuovi assunti, alla novità introdotta dalla legge n. 124/2017.
L’opzione sul tfr. La novità va ad aggiornare le regole operative dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del citato dlgs n. 252/2005. Il provvedimento, tra l’altro, ha previsto l’obbligatorietà di scelta per i lavoratori dipendenti del settore privato della destinazione del tfr, al momento della loro assunzione (la scelta, in verità, all’epoca l’hanno dovuta fare anche i lavoratori già assunti). In particolare, entro sei mesi dall’assunzione, i lavoratori devono esprimere la loro scelta sul destino del tfr, utilizzando il modello TFR2, qualora non abbiamo già espresso la scelta per la previdenza integrativa durante un precedente rapporto di lavoro. In pratica, la scelta riguarda la possibilità di mantenere il tfr maturando presso il proprio datore di lavoro (sotto forma di buonuscita) oppure se destinarlo a un fondo pensione, per la costruzione di una pensione integrativa. Le regole su tale scelta prevedono il c.d. silenzio-assenso: qualora il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, non esprima alcuna volontà, il tfr maturando è destinato alla previdenza complementare. Uno dei primi adempimenti che il datore di lavoro deve compiere, pertanto, al momento dell’assunzione è la consegna ai dipendenti di un’adeguata informativa circa le possibili scelte per il lavoratore. Una seconda informativa deve essere resa, almeno 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi, ai lavoratori che ancora non si sono espressi per indicare loro quale sarà la naturale destinazione del tfr maturando allo scadere del termine. Per esprimere la scelta, i lavoratori devono utilizzare il modello TFR2, approvato con decreto interministeriale 30 gennaio 2007.
Nuova modulistica. La novità ha richiesto l’aggiornamento della modulistica con riguardo ai lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2006, per i quali è prevista la compilazione del «modulo TFR 2» entro sei mesi dall’assunzione. Il modulo è stato aggiornato dal decreto 22 marzo 2018 che ha previsto, appunto, la possibilità di indicare in quota percentuale l’ammontare di tfr da destinare al fondo pensione. Finora, si ricorda, la Covip aveva ritenuto possibile, nelle more proprio della revisione del modulo, di fare annotare nel modulo, a integrazione della Sezione 1, l’eventuale diversa scelta di versare il tfr maturando nella misura definita dalle fonti istitutive.
Pace fatta fra tfr e pensione di scorta. Finora è stato praticamente impossibile far convivere il tfr e la pensione integrativa: o l’uno o l’altra. Le cose sono cambiate con la legge n. 124/2017 che, infatti, ha dato la possibilità di investire solo una quota del tfr, così da preservare sia la buonuscita che la costruzione di una rendita aggiuntiva alla pensione pubblica. Le novità, in realtà, sono più di una. L’art. 1, comma 38, della legge n. 124/2017 è intervenuta infatti sui seguenti profili: possibile destinazione non integrale del tfr alle forme pensionistiche complementari; ampliamento delle condizioni per fruire dell’anticipo della prestazione pensionistica; modifica della disciplina dei riscatti per cause diverse.
Stop al conferimento totale del tfr. Fermando l’attenzione solo sulla prima novità, questa ha ribaltato la disciplina legittimando la possibilità, per le fonti istitutive dei fondi pensione, di modulare la quota di tfr da destinare alla previdenza integrativa. Il che vuol dire prevedere anche la facoltà, per chi aderisce alla previdenza integrativa (ma la possibilità è prevista anche per chi sia iscritto a un fondo pensione, come precisato avanti), di decidere la quota da destinare al finanziamento della pensione di scorta da zero al 100%. Se le fonti istitutive non danno indicazioni in merito, il conferimento deve intendersi al 100%. Secondo la Covip la nuova norma consente alle fonti istitutive di graduare, nel modo più consono alle esigenze degli interessati, la destinazione del tfr maturando alla previdenza complementare, tenendo conto del quadro d’insieme della contribuzione prevista e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori un’adeguata prestazione pensionistica che vada concretamente a integrare la pensione obbligatoria. Sempre per la Covip, però, la regola ordinaria rimane comunque quella della devoluzione integrale del tfr maturando.
Nessuna modifica al «silenzio-assenso». La novità non incide sul meccanismo del silenzio-assenso: l’adesione secondo modalità tacite, quindi, comporta sempre la devoluzione integrale del tfr. Anche tali soggetti potranno tuttavia esprimere, in un momento successivo all’adesione tacita, la volontà di devolvere al fondo di appartenenza solamente la quota prefissata dalle fonti istitutive; tale eventuale opzione sarà esercitabile secondo le modalità definite dalle fonti istitutive (a condizione ovviamente che gli stessi optino per il versamento al fondo anche dei contributi a loro carico).
Fip, nessuna novità. La novità, infine, non riguarda gli aderenti su base individuale i quali comunque rimangono titolari delle facoltà di versare alle forme pensionistiche complementari il tfr in misura del 100% ovvero di non versare alcuna quota del medesimo trattamento.
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