A otto anni dall’emanazione la legge n. 120/2010 è inattuata. E gli enti corrono ai ripari

Dai proventi dell’autovelox ai display: i decreti mancanti
di Enrico Santi
A distanza di quasi otto anni, la legge di riforma stradale n. 120/2010 risulta ancora in parte non attuata. Con particolare riferimento alla mancata adozione dei decreti ministeriali che devono regolamentare la ripartizione dei proventi derivanti dalle multe accertate con l’autovelox e il telelaser e disciplinare l’utilizzo dei display luminosi indicanti la velocità dei veicoli e dei semafori che si attivano al superamento di un limite di velocità.

Ripartizione dei proventi autovelox. La legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha riscritto l’art. 142 del codice della strada prevedendo che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l’impiego di autovelox i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l’ente dal quale dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada, restando comunque escluse le strade in concessione. Le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere rendicontate e destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale. Se la relazione non viene inviata oppure i proventi sono utilizzati in modo difforme da quanto imposto, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta, con contestuale responsabilità disciplinare e per danno erariale. L’art. 142, comma 12-quater del codice impone agli enti locali di trasmettere in via informatica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell’interno entro il 31 maggio di ogni anno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all’art. 208, comma 1, e all’art. 142, comma 12-bis, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ma per disciplinare questi aspetti serve, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 29 luglio 2010, un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’interno, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali. L’art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, ha disposto che il decreto interministeriale deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore; in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’art. 142 del codice della strada. Sulla questione, il 10 gennaio 2014 l’Anci ha preso posizione con un parere in cui ha affermato che, anche senza l’emanazione del decreto interministeriale, si deve adempiere a quanto prescritto dall’art. 142, comma 12-quater, del codice della strada. Secondo l’Anci, non essendo stato definito un modello, può essere utilizzato qualunque tipo di relazione che contenga tutti i dati richiesti. Inoltre, per quanto riguarda la modalità di trasmissione, l’invio tramite posta elettronica certificata risponde ai requisiti della trasmissione «in via informatica». Tuttavia, con un successivo parere del 19 maggio 2015, l’Anci ha affermato che, pur essendo doveroso prestare la massima attenzione circa l’obbligo di destinazione dei proventi e di procedere, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, a continuare nel lavoro di gestione separata, non è però possibile osservare l’obbligo di trasmissione delle informazioni in quanto manca lo specifico supporto informatico. Tuttora l’attesa che venga emanato il decreto con le norme di dettaglio è tanto più forte in considerazione delle rilevanti questioni di natura contabile. Le criticità più rilevanti sembrano manifestarsi con riferimento alla ripartizione che deve essere fatta fra l’ente da cui dipende l’organo accertatore e l’ente proprietario della strada. L’art. 142, comma 12-bis del codice dispone che la suddivisione di quanto incassato con autovelox e telelaser non si applica alle strade in concessione; sul punto, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un parere dell’8 maggio 2013, ha chiarito che l’esclusione riguarda in particolare le strade statali a eccezione di quelle relative alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Tecnicamente, gli enti locali potrebbero decidere di concordare autonomamente con gli altri enti le modalità di versamento dei proventi oggetto della suddivisione, mediante accordi o convenzioni. Tolte comunque le spese di accertamento e di incasso, come già chiarito da varie sezioni della Corte dei conti.

Display velocità e semafori laser. La legge n. 120/2010 aveva aggiunto la lett. b-bis al comma 1 dell’art. 41 del codice della strada, includendo così fra i segnali luminosi i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.
Ai sensi dell’art. 60, c. 1, della legge n. 120/2010, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, avrebbe dovuto emanare, entro sessanta giorni dal 13 agosto 2010, un decreto (applicabile decorsi sei mesi dalla sua adozione) per definire le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di questi dispositivi. Come chiarito anche dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere prot. n. 2788 del 23 maggio 2011 (che conserva tuttora la sua rilevanza), in assenza del decreto ministeriale tali dispositivi restano illegittimi, in quanto non ne sono state definite le caratteristiche. L’ente che lo installa incorre nelle responsabilità conseguenti ad acquisto di prodotto difforme da quello consentito dalla legge.
Quello stesso decreto dovrà definire anche le caratteristiche dei semafori laser. Anche per tali dispositivi, in assenza del decreto, resta vietata l’installazione e l’utilizzazione.
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