Il responsabile di una società sportiva che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività e discipline sportive, è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma secondo c.p., ed è tenuto, anche per il disposto di cui all’art. 2051 c.c., a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l’omessa adozione di dette cautele e l’evento lesivo accaduto a un utente dell’impianto sportivo.
Nel caso oggetto di decisione, è stata riconosciuta la responsabilità del presidente di una società sportiva per le lesioni riportate da un calciatore caduto a causa di un avvallamento -coperto d’acqua- presente sul campo di gioco.
Cassazione penale sez. IV, 31/01/2018 n. 9160