Nella circolazione stradale, anche le autorità preposte alla sicurezza stradale devono prevedere la possibile condotta imprudente e inosservante degli utenti della strada e, pertanto, adottare apposite misure di sicurezza anche in caso di eventi atmosferici.
Nessuna efficacia causale può essere attribuita all’imprudenza alla guida da parte della vittima quando la condotta colposa dell’utente della strada sia da ricondurre proprio alla mancanza di cautele che, qualora adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente.
Il caso di specie era relativo a un sinistro stradale, mortale, accaduto a causa dell’allagamento di un sotto/passaggio.
Cassazione penale sez. IV, 31/01/2018 n. 9161