Se si conferisce il premio di produttività alla previdenza di scorta si può alzare il limite di deducibilità fino a oltre 8 mila euro
di Carlo Giuro
Sta per aprirsi la stagione delle dichiarazioni fiscali e in questi momenti il contribuente è portato ad apprezzare in maniera ancora più significativa le forme di risparmio previdenziale che sono portatrici di consistenti benefici. È allora utile riepilogare il trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari anche alla luce della recente circolare della Agenzia delle Entrate sui premi di produttività. Le agevolazioni riguardano tutte e tre le fasi del risparmio previdenziale, contribuzione, investimento delle risorse ed erogazione delle prestazioni. Partendo dal primo momento va evidenziato come i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali. In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi. Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU. Così come sottolineato dalla Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 se il lavoratore dipendente del settore privato conferisce il premio di produttività alle forme pensionistiche complementari tale forma di contribuzione consente da un punto di vista fiscale di superare il limite annuo di deducibilità dei 5.164,57 euro. I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito del lavoratore per un importo di 8.164,57 euro (va ricordato come il premio massimo di risultato in esenzione massima è pari 3 mila euro) potendo aggiungersi al limite di deducibilità di 5.164,57 euro. incrementato per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005 (1° gennaio 2007). Per questi, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, è possibile nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro. Andando alla tassazione dei rendimenti, il risultato di gestione maturato da un fondo pensione è soggetto a imposizione sostitutiva annuale con aliquota del 20% anziché del 26% e con una tassazione dei rendimenti da titoli pubblici al 12,50%. Le prestazioni pensionistiche sono soggette poi a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15% riducibile dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al quindicesimo fino al 9%. Con riferimento alla quota corrispondente però a premi di produttività conferiti a fondi pensione non vi è imposizione neanche in sede di tassazione delle prestazioni. (riproduzione riservata)
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