Nuove polizze sperimentali salva rese e ricavi per gli agricoltori. E nuovi fondi di mutualizzazione, a sostegno del reddito e a protezione delle imprese dai rischi ambientali.
Un decreto legislativo – il n. 32 del 26 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.86 del 13 aprile 2018 – va a modificare l’impianto previsto dal dlgs 102/2004, attuando la riforma della gestione del rischio in agricoltura, disegnata dalla legge 154/2016 (si veda da ultimo ItaliaOggi del 17/03/2018).
In particolare, al restyling vanno gli interventi finanziari a sostegno del primario, così da favorire lo sviluppo di nuovi strumenti assicurativi, a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e agli impianti delle imprese. In più, viene dettata una disciplina per i fondi di mutualità; questi copriranno i danni causati da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie, organismi nocivi ai vegetali. E serviranno anche a compensare gli agricoltori dai danni causati da fauna selvatica e specie protette. Già, ma come? Intanto, come detto, il dlgs promuove in via prioritaria la stipula di polizze innovative su rese o ricavi. Poi, favorisce la costituzione dei fondi di mutualizzazione, affinché questi risarciscano gli operatori del settore delle perdite non coperte dal mondo assicurativo.
Il provvedimento è composto da 14 articoli. Il secondo, tra questi, introduce nuovi strumenti assicurativi:
– le polizze ricavo, a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata;
– e le polizze parametriche, a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantità e qualità (a seguito di un andamento climatico avverso).
Il terzo articolo, invece, contiene norme per ridurre il carico burocratico gravante sulle aziende in materia di aiuti sui premi.
Il dlgs prevede anche più sinergia tra gli strumenti di gestione del rischio, per coordinare gli strumenti assicurativi tradizionali alle polizze innovative, ai fondi di mutualità e agli interventi compensativi ex-post.
Infine, il provvedimento detta i casi di non cumulabilità degli aiuti previsti e i vincoli di cumulabilità degli stessi con altri aiuti di Stato.
Luigi Chiarello
Fonte: