Il fatto – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bolzano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 83 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di citare in giudizio il proprio assicuratore, quando questo sia responsabile civile ex lege per danni derivanti da attività professionale».
Il giudice a quo – investito di un processo penale che vede tra i coimputati un notaio, assicurato per obbligo di legge contro la responsabilità civile per i danni derivanti dall’esercizio della propria attività professionale – ritiene che debbano estendersi alla fattispecie considerata i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 112 del 1998, con particolare riguardo all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Alla luce della citata pronuncia, la mancata previsione della facoltà dell’imputato di chiamare in giudizio il responsabile civile, nelle ipotesi in cui la fonte dell’obbligazione di quest’ultimo non sia un atto negoziale, ma la legge, così da integrare la previsione dell’art. 185, secondo comma, del codice penale – evenienza riscontrabile, in assunto, nel caso dell’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile per i danni causati nell’esercizio di una professione – violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per contrasto con i principi di eguaglianza e del diritto di difesa, «in relazione alle diverse facoltà offerte al danneggiante convenuto in un processo civile».
Le questioni non sono fondate
Il giudice a quo pone a fondamento del dubbio di costituzionalità una supposta vis espansiva della ratio decidendi della sentenza n. 112 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 Cost., l’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dall’imputato.
Nella prospettiva del rimettente, tale pronuncia – ancorché riferita espressamente alla sola ipotesi ora indicata – rifletterebbe un più ampio principio decisorio, a fronte del quale la facoltà di chiamata in giudizio dell’assicuratore dovrebbe essere riconosciuta all’imputato nella generalità dei casi di assicurazione obbligatoria per legge: dunque, anche in quello – che viene in rilievo nel giudizio a quo – dell’assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, richiesta dagli artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182 (Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246).
L’assunto del rimettente non può essere condiviso.
Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di precisare l’esatta portata dei principi affermati dalla sentenza evocata con successive pronunce, concernenti quesiti di costituzionalità intesi, come quello odierno, ad estendere il relativo decisum a fattispecie reputate omologhe (sentenza n. 75 del 2001, ordinanza n. 300 del 2004): pronunce che, peraltro, il rimettente non ha preso in considerazione.
Il censurato art. 83 cod. proc. pen. stabilisce che il responsabile civile – ossia il soggetto che, a norma delle leggi civili, è obbligato a risarcire il danno provocato dal fatto dell’imputato (art. 185, secondo comma, cod. pen.) – possa essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nell’isolata ipotesi di esercizio dell’azione civile ai sensi dell’art. 77, comma 4, cod. proc. pen., anche su iniziativa del pubblico ministero.
Al riguardo, questa Corte ha preliminarmente sottolineato, nelle pronunce dianzi richiamate, il «particolare rigore» con il quale – nel sistema delineato dal codice di rito del 1988 – «devono essere misurate le disposizioni che regolano l’ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie»: e ciò a fronte dell’«accentuata tendenza», caratteristica del nuovo impianto, «a circoscrivere nei limiti dell’essenzialità tutte le forme di cumulo processuale, stante la maturata consapevolezza che l’incremento delle regiudicande – specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale – non possa che aggravarne l’iter», con conseguente «perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di definizione» (sentenza n. 75 del 2001): valori, questi, attualmente oggetto di espressa garanzia costituzionale ad opera dell’art. 111, secondo comma, Cost. (ordinanza n. 300 del 2004).
In tale prospettiva, le enunciazioni di principio racchiuse nella sentenza n. 112 del 1998 si presentano intimamente saldate alle «specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la posizione dell’assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della legge n. 990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti», implicando «una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il […] regime ad esse riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale» (sentenza n. 75 del 2001).
Nella decisione del 1998 questa Corte pose, in effetti, specificamente in risalto due aspetti. Per un verso, rilevò come gli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969 (disposizioni ora trasfuse nell’art. 144 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il «Codice delle assicurazioni private») – prevedendo, rispettivamente, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e il litisconsorzio necessario fra responsabile del danno e assicuratore nel giudizio promosso contro quest’ultimo – consentissero di collocare la particolare ipotesi di responsabilità civile in discorso fra i casi ai quali si riferisce il secondo comma dell’art. 185 cod. pen., tradizionalmente raccordato alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto altrui. Per altro verso, osservò che la possibilità di chiamare in causa l’assicuratore – offerta al danneggiante convenuto in sede civile dall’art. 1917, ultimo comma, del codice civile e dall’art. 106 del codice di procedura civile – risultava connessa «al diritto dell’assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al contrario escluso per l’assicuratore» (sentenza n. 75 del 2001).
A tale «funzione plurima» del rapporto di garanzia – in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante – questa Corte ha ritenuto dovesse necessariamente corrispondere l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di «chiamata» riconosciuti in sede civile, onde evitare che l’effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale.
In accordo con quanto ora posto in evidenza, questa Corte ha, quindi, escluso che la ratio decidendi della sentenza n. 112 del 1998 fosse estensibile – contrariamente a quanto mostra di ritenere l’odierno rimettente – alla generalità delle ipotesi di responsabilità civile ex lege per fatto altrui: ipotesi nelle quali le peculiarità dianzi indicate non risultano affatto riscontrabili.
In particolare, si è escluso che alla posizione dell’assicuratore ai sensi della legge n. 990 del 1969 potesse essere assimilata quella dell’esercente l’aeromobile, tenuto a risarcire i danni provocati da un sinistro in base all’art. 878 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione). In tal caso, infatti, all’azione diretta del danneggiato non corrisponde un rapporto interno di «garanzia» tra imputato e responsabile civile, nei termini delineati dal richiamato art. 1917 cod. civ., né può intravedersi il correlativo e automatico diritto di regresso, che caratterizza la posizione del danneggiante «garantito» (sentenza n. 75 del 2001; con riferimento, altresì, alla responsabilità civile derivante dalla normativa in tema di infortuni sul lavoro e in tema di previdenza sociale, nonché alla responsabilità dello Stato e degli enti pubblici per i fatti dei dipendenti, prevista dall’art. 28 Cost., ordinanza n. 300 del 2004).
Per quanto qui più da vicino interessa, questa Corte ha parimente negato l’esigenza costituzionale di attribuire all’imputato la facoltà di chiamare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile, nel caso di assicurazione facoltativa. Con l’ordinario contratto di assicurazione, infatti, l’assicuratore non assume alcun obbligo di risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di tenere indenne l’assicurato che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 1917, secondo comma, cod. civ. Mancano pertanto, nel processo penale, sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale (destinatario del diritto all’indennizzo) per l’esercizio diretto dell’azione civile da parte del danneggiato: donde l’evidente diversità della posizione dell’assicuratore rispetto a quella che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. Di conseguenza, una pronuncia additiva nei sensi poco sopra indicati non solo avrebbe riguardato una «ipotesi eccentrica» rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza n. 112 del 1998, ma si sarebbe addirittura risolta «in una prospettiva profondamente innovativa e riservata alla scelta discrezionale del legislatore», mirando la relativa «richiesta a consentire l’inserimento eventuale di una nuova figura processuale nel procedimento penale» (sentenza n. 75 del 2001).
Tale ultimo rilievo è riferibile anche all’assicurazione per la responsabilità civile del notaio connessa all’esercizio dell’attività professionale.
In tal caso, si tratta, bensì, di assicurazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni in precedenza richiamate: dunque di assicurazione che, se per un verso garantisce, come ogni altra, l’assicurato, per altro verso è destinata – negli intenti del legislatore – a tutelare anche l’interesse del terzo danneggiato dall’attività notarile alla certezza del ristoro del pregiudizio patito, in ciò proprio risiedendo la precipua ragione del regime di obbligatorietà. In questo caso, nondimeno, il legislatore non si è spinto sino a prevedere la possibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore, analoga a quella che contraddistingue la responsabilità civile automobilistica: elemento che resta, dunque, dirimente al fine, per un verso, di escludere che la posizione dell’assicuratore possa essere inquadrata nel paradigma del responsabile civile ex lege, quale delineato dall’art. 185, secondo comma, cod. penale, e, per altro verso, di attribuire correlativamente anche alla pronuncia additiva oggi richiesta la valenza di innovazione sistematica, riservata alla discrezionalità del legislatore.
Corte Costituzionale, 21/02/2018 n. 34