La rivelazione dell’entità del patrimonio di una persona non costituisce, secondo la legge vigente all’epoca dei fatti, un dato sensibile, come tale divulgabile solo col consenso del titolare.
Nel caso di specie, all’epoca dei fatti la materia dei dati personali era disciplinata dalla legge n. 675 del 1996, il cui art. 22 definiva sensibili i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Cassazione civile sez. III, 13/02/2018 n. 3412