Dopo la fase di consultazione l’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 37/2018 recante criteri e modalità per gli sconti obbligatori r.c. auto da parte delle imprese di assicurazione.
Il Regolamento è emanato in attuazione dell’articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito Codice) – introdotto dall’articolo 1, comma 6, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 – recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” – che disciplina l’applicazione di sconti obbligatori significativi sulle polizze di responsabilità civile auto in presenza di determinate condizioni ivi previste.
La norma prevede, in particolare, due tipologie di sconto obbligatorio:
a. il primo, su proposta dell’impresa e previa accettazione degli assicurati, se ricorre almeno una delle tre seguenti condizioni: ispezione preventiva del veicolo, a spese dell’assicuratore; installazione o presenza sul veicolo (se portabili) di meccanismi elettronici che ne registrano l’attività, quali la scatola nera o equivalenti; installazione o presenza sul veicolo di meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. “alcolock”);
b. il secondo, “aggiuntivo”, applicabile ai soggetti che, negli ultimi quattro anni, non hanno provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria (e che quindi, nel periodo di osservazione, abbiano raggiunto nel complesso una quota di responsabilità minoritaria – non superiore al 49%) – purché abbiano installato o installino meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, quali la scatola nera o equivalenti, e risiedano nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, individuate dall’IVASS.
Con il Regolamento si intende perseguire l’obiettivo della norma primaria, che tende, avuto riguardo alla tipologia di sconti di cui sub a), a garantire agli assicurati il riconoscimento di sconti sul premio in ragione della riduzione del rischio a carico dell’impresa connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 132-ter, nonché, con riferimento alla tipologia di sconti di cui sub b), alla progressiva riduzione delle differenze dei premi r.c. auto applicati sul territorio nazionale, a parità di rischio, nei confronti degli assicurati per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’art. 132-ter (assicurati “virtuosi” residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato).
A tale scopo, la norma ha attribuito all’IVASS il potere:
a) di adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della citata Legge n. 124/2017, un Regolamento attuativo che definisca i criteri e le modalità per la determinazione degli sconti da parte delle imprese;
b) di identificare, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e premio medio più elevato. In sede di prima attuazione, l’identificazione della lista delle province è definita dall’IVASS – entro lo stesso termine di 90 giorni previsto per l’adozione del Regolamento – sulla base del parametro costituito dal maggiore tasso di sinistrosità.
Il Regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di monitoraggio sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti – che la normativa attribuisce espressamente all’IVASS – prevedendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico dell’impresa, avuto riguardo, in particolare, alla funzione attuariale ed alla funzione di verifica della conformità.
Il Regolamento si compone di 14 articoli, suddivisi in 4 Capi, e di un Allegato.
Il Capo I – Disposizioni generali – contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all’ambito di applicazione (art. 3) che, oltre alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria, include anche le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le imprese con sede legale in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in detto ramo.
Il Capo II – Criteri e modalità per la determinazione degli sconti obbligatori di cui all’articolo 132-ter, commi 2 e 4 del Codice – è articolato in due Sezioni.
La Sezione I definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto obbligatorio di cui all’articolo 132-ter, comma 2, del Codice. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l’impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in merito alla sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice (ispezione preventiva del veicolo, presenza della scatola nera – o equivalenti – e di dispositivi c.d. alcolock), richieste per l’applicazione dello sconto obbligatorio in argomento (art. 4), le modalità per la sua applicazione (art. 5) e i criteri di calcolo (art. 6), che si basano sull’applicazione di un criterio comune alle tre citate condizioni e a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto dovrà risultare in linea con la diminuzione del premio puro riferito agli ultimi tre anni, verificata dall’impresa sull’insieme dei contratti che prevedono l’installazione dei suddetti meccanismi elettronici o l’ispezione preventiva del veicolo. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare le verifiche, l’impresa utilizza dati e statistiche di mercato. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto “in linea con la diminuzione percentuale media dei premi puri registrata negli ultimi tre anni”, l’Istituto ritiene che l’impresa debba applicare sconti strettamente coerenti con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli stessi.
La Sezione II definisce i criteri e le modalità per la determinazione dello sconto “aggiuntivo” di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice. In particolare, specifica la preliminare attività di verifica che l’impresa deve effettuare, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione r.c. auto, in merito alla sussistenza delle condizioni richieste per l’applicazione dello sconto obbligatorio “aggiuntivo”, ivi compresa la residenza del proprietario del veicolo in una delle province identificate dall’IVASS (art. 7), le modalità per la sua applicazione (art. 8) e i criteri di calcolo (art. 9). Quest’ultimo articolo individua gli elementi che l’impresa deve considerare ai fini della determinazione della percentuale di sconto aggiuntivo e ne definisce i criteri che sono applicabili a ciascun settore tariffario. In particolare, la percentuale di sconto aggiuntivo dovrà risultare in linea con la differenza percentuale media rilevata tra ciascun premio puro riferito agli ultimi tre anni e registrato in una delle province identificate dall’IVASS nell’allegato 1 rispetto a quello calcolato con riferimento al complesso delle province non incluse nel predetto allegato.
L’impresa applica tale percentuale di sconto in modo che eventuali differenziali di premio siano giustificati solo dalla effettiva sussistenza di differenziali di rischio, avuto riguardo ad assicurati collocati nella medesima classe di merito ed aventi le stesse caratteristiche soggettive. Anche in questo caso, l’Istituto ritiene che la percentuale di sconto, debba essere in linea con i dati aziendali (o di mercato), tenuto anche conto di quanto previsto dalla norma primaria in relazione alla significatività degli sconti.
Il Capo III – Adempimenti dell’impresa – si compone di tre articoli che disciplinano alcuni obblighi a carico dell’impresa, volti, da un lato, a garantire forme di trasparenza a favore degli assicurati e, dall’altro, a favorire la futura attività di monitoraggio che l’IVASS dovrà svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione individuati con il presente Regolamento in relazione agli sconti previsti dalla legge. In particolare, è disciplinato l’obbligo a carico dell’impresa di raccogliere, in via sistematica, informazioni analitiche – da conservare in luoghi espressamente specificati e da trasmettere alla funzione attuariale – in ordine: a) ai contratti sui quali sono state applicate le due tipologie di sconti obbligatori; b) agli sconti praticati rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. (art. 10).
Il Regolamento introduce anche specifici adempimenti a carico della funzione attuariale e della funzione di verifica della conformità (art. 11). In particolare, la funzione attuariale è tenuta a: a) verificare l’impatto dei criteri e delle modalità di cui al Capo II sulla politica di sottoscrizione dell’impresa; b) valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l’adeguatezza dell’entità degli sconti obbligatori. Inoltre, con riferimento allo sconto “aggiuntivo”, verifica la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall’impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito. Infine, detta funzione dovrà anche redigere – ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto – una relazione che illustri le attività svolte per adempiere agli obblighi sopra riportati nonché le motivazioni sottostanti alle scelte dell’impresa. Le risultanze di tali attività sono riportate all’organo amministrativo, con separata evidenza, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 272, comma 8, degli Atti delegati. In capo alla funzione di verifica della conformità è posto l’obbligo di: a) verificare la corrispondenza del processo di determinazione dell’impresa per la definizione degli sconti obbligatori alle disposizioni regolamentari; b) valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate dall’impresa per garantire la correttezza del processo di cui alla lettera a); c) conservare opportuna evidenza delle predette attività. Detta funzione partecipa all’intero processo finalizzato alla definizione degli sconti obbligatori.
Con riferimento agli obblighi di trasparenza e informativa verso la clientela, il Regolamento prevede che, nelle polizze r.c. auto obbligatoria, sia data separata indicazione degli sconti obbligatori in argomento (art. 12).
Il Capo IV – Disposizioni finali – è composto da due articoli. Contiene una disposizione relativa alla pubblicazione del Regolamento (art. 13) e un’altra sulla sua entrata in vigore, prevista per il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 14).
Il Regolamento riporta l’Allegato 1 nel quale è identificata la lista delle province ai fini dell’applicazione dello sconto “aggiuntivo” di cui all’articolo 132-ter, comma 4, del Codice.
La Relazione al Regolamento si può leggere qui.
Fonte: IVASS