GIURISPRUDENZA

Autori: Laura Opilio e Luca Odorizzi
ASSINEWS 296 – aprile 2018

Nella prassi commerciale delle polizze contro gli infortuni sono diffuse clausole che prevedono che “il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi”, spesso seguite da “tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la società paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme sulla successione”.

Per effetto di queste previsioni, se l’assicurato muore per cause estranee al sinistro prima della liquidazione dell’indennizzo, l’assicurazione non è tenuta a versare alcun indennizzo. Si tratta tuttavia di clausole che presentano profili di possibile vessatorietà, sia con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 1341 c.c. sia rispetto a quella prevista dall’art. 33 cod. cons.

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