In Gazzetta Ufficiale i formulari per partecipare agli appalti. Saranno in vigore dal 25 aprile
Dopo 14 anni cambiano i modelli di stipula delle garanzie
di Andrea Mascolini
Dopo 14 anni arrivano i nuovi modelli per la stipula delle garanzie fideiussorie necessarie per la partecipazione alle gare per affidamento di contratti pubblici; saranno in vigore dal 25 aprile e si applicheranno alle gare bandite dopo questa data. È stato pubblicato, sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, il regolamento, previsto dal decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, con cui sono state adottati gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie, previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei contratti pubblici.
Il decreto, emesso di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e già concordato con banche, assicurazioni e loro rappresentanze, entrerà in vigore il 25 aprile 2018. E si applicherà alle procedure e ai contratti, per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (come detto il prossimo 25 aprile). Nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
All’articolo 1 del provvedimento, che sostituisce una disciplina delle fideiussioni (di cui al decreto del ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123) mai aggiornata negli ultimi 14 anni, si prescrive che le garanzie possano essere rilasciate anche congiuntamente, da più garanti. In questo caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo, contenuti nell’«Allegato A – Schemi Tipo», al decreto stesso.
Oggetto del provvedimento gli schemi tipo: per la garanzia fideiussoria provvisoria nel caso di lavori, servizi e forniture; per la cauzione definitiva nel caso di lavori, servizi e forniture; per l’anticipazione (prevista soltanto per appalti di lavori), per la rata di saldo (per lavori, servizi e forniture); per la risoluzione (nei lavori e per affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal bando o dall’avviso di gara); nonché la garanzia fideiussoria di buon adempimento. L’allegato B contiene invece le relative schede tecniche.
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