Le novità applicabili alle gare pubbliche di affidamento, bandite dopo il 25 aprile
Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi tipo
Pagina a cura di Andrea Mascolini
In aumento l’apparato di garanzie fideiussorie da produrre per partecipare alle gare per l’affidamento di contratti pubblici. I nuovi modelli saranno in vigore dal 25 aprile e si applicheranno alle gare bandite dopo tale data. È l’effetto dell’avvenuta pubblicazione sul supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 del regolamento ministeriale (decreto del ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31) con il quale sono state adottati gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9, e 104, comma 9 del codice dei contratti pubblici per partecipare alle gare.
Il decreto, emesso di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (si legge nelle premesse al decreto che Ania e Abi hanno espresso l’accordo ovvero hanno formulato osservazioni sulla bozza di testo normativo nel mese di aprile 2017), entrerà in vigore il 25 aprile 2018. L’applicazione vera e propria però scatterà per le procedure e per i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (come detto il prossimo 25 aprile) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Si tratta di una disciplina applicabile ai settori ordinari, la prevalenza perché i cosiddetti «settori speciali» sono soltanto quelli concernenti l’acqua, l’energia e i trasporti (non stradali e autostradali).
Il decreto precisa però che le norme del regolamento ministeriale si applicano altresì nei settori speciali e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente decreto.
È anche vero, comunque, che in alcuni ambiti dei settori speciali da tempo è in uso la prassi di chiedere le garanzie con il cosiddetto rating : si ammettono soltanto le fideiussioni con un determinato livello di affidabilità dei fideiubenti (esempio Moody’s Baa3, o Standard and Poor’s/Fitch BBB-), una pratica che spesso l’Avcp, prima, e l’Anac, poi hanno segnalato come contraria al codice appalti perché restrittiva della concorrenza (esempio nel parere n. 126 del 6/6/2014).
Il nuovo decreto ministeriale sostituisce la disciplina delle fidejussioni di cui al decreto del ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 mai aggiornato in questi ultimi 14 anni. In realtà il decreto che attuò l’allora vigente legge Merloni prevedeva anche una parte concernente le assicurazioni (Rc professionale, decennale postuma, del progettista ecc.) che non è contemplata in questo decreto in cui, infatti, non si parla mai di le coperture assicurative in materia di appalti pubblici;
Il regolamento prescrive che le garanzie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell’unico atto, corrispondono, in ogni caso, all’importo complessivo garantito. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti «nell’Allegato A – Schemi Tipo», al decreto stesso. Si prevede inoltre che a fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentino alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute «nell’Allegato B – Schede Tecniche» del regolamento ministeriale, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Oggetto del provvedimento sono, fra gli altri, gli schemi-tipo per la garanzia fideiussoria provvisoria nel caso di lavori, servizi e forniture, per la cauzione definitiva nel caso di lavori, servizi e forniture, per l’anticipazione (prevista soltanto per appalti di lavori), per la rata di saldo (per lavori, servizi e forniture), per la risoluzione (nei lavori e per affidamento al contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal bando o dall’avviso di gara); nonché la garanzia fideiussoria di buon adempimento.
© Riproduzione riservata
Fonte: