Il decreto di interno e istruzione: le vie di fuga devono essere illuminate adeguatamente
Ultima chiamata di Minniti e Fedeli: ecco le priorità
di Nicola Mondelli
A quasi 16 anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992 del decreto ministeriale 26 agosto 1992 contenente le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, molte delle disposizioni ivi contenute non hanno ancora trovato completa applicazione nonostante la concessione di diverse proroghe l’ultima delle quali è scaduta il 31 dicembre 2017.
Considerata la necessità di definire indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado alla normativa di sicurezza antincendio, il ministro dell’interno Minniti ha ritenuto necessario porre in essere un ennesimo tentativo per conseguire il suddetto adeguamento. Di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Fedeli ha disposto, con il decreto 21 marzo 2018 (G.U. 29 marzo 2018, n. 74), fatti salvi gli obblighi stabiliti in particolare dagli articoli 3 e 4 del Dpr n. 151/2011 e ferma restando l’integrale osservanza del decreto 26 agosto 1992, che le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le indicazioni attuative contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1992 e in base a un livello di priorità programmatica.
Tra le priorità vengono indicate le disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 del decreto 26 agosto 1992 relative all’impianto elettrico di sicurezza che deve alimentare l’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite e i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux e all’impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.
Rientrano inoltre: il sistema di allarme che deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola; gli estintori portatili in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, con un minimo di due estintori per piano; la segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 493/1996 e un registro dei controlli, che deve essere costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente, ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio.
Il decreto del 21 marzo 2018 richiama inoltre espressamente anche le disposizioni elencate nel punto 12 delle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica contenute in allegato al più volte citato decreto 26 agosto 1992. Tra queste meritano di essere ricordate e sottolineate le seguenti:
– deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico;
– le vie di uscita devono essere costantemente sgombre da qualsiasi materiale;
– le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente;
– nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili oltre al fumare è fatto divieto di usare fiamme libere;
– al termine dell’attività didattica o di ricerca, l’alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili;
– negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, azionando corridoi e passaggi di lunghezza non inferiore a 0,90 m.
Possibili attività alternative: le opere di adeguamento di cui al presente decreto, si legge nel comma 2 dell’articolo due del documento ministeriale, potranno essere effettuate, in alternativa, con l’osservanza delle norme tecniche di cui ai decreti del ministro dell’interno agosto 2015 e agosto 2017.
Il testo del decreto illustrato sembra non lasciare spazio a ennesimi rinvii. Le norme di prevenzione antincendio e di sicurezza degli edifici scolastici e del personale che in essi circola( alunni, docenti, personale Ata, dirigenti e genitori) dovrebbero essere prioritarie anche senza l’input ministeriale.
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Fonte:
Home Tecnica assicurativa Assicurazione Danni Antincendio, dopo 16 anni gli istituti non sono ancora a norma