Al pacchetto si aggiungono due modelli
Garanzia fideiussoria per la risoluzione del contratto e una distinta garanzia ad hoc per il buon adempimento per il contraente generale. Sono le due nuove garanzie che entrano a fare parte del «pacchetto» previsto dal decreto ministeriale n. 31/2018 per quanto attiene alle garanzie fideiussorie necessarie per partecipare all’aggiudicazione di contratti pubblici; le altre quattro erano già previste nella precedente disciplina e sono state oggetto di una rivisitazione alla luce del codice dei contratti pubblici (gli schemi precedenti risalivano alla disciplina della «legge Merloni»). Le novità apportate dal regolamento riguardano innanzitutto il fatto che si trovano tre schemi-tipo utilizzabili sia per i contratti che hanno a oggetto lavori, sia per quelli che riguardano le forniture, sia per i servizi. Tre invece sono specifici per il settore dei lavori: le due citate per la risoluzione del contratto e per il buon adempimento e quella per l’anticipazione del contratto. Per quest’ultima si tratta della garanzia prevista dall’art. 35 del codice, prevista nella misura del 20% del «valore stimato dell’appalto», e deve essere corrisposta entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero secondo il cronoprogramma dei lavori. A tale riguardo il regolamento ministeriale non prevede un tetto massimo della somma oggetto della garanzia. Per la garanzia che deve coprire la risoluzione del contratto il decreto stabilisce che la risoluzione del contratto il garante si impegna nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 104, comma 5, del codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella scheda tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell’eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall’aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al contraente o da effettuarsi in base agli stati d’avanzamento. La garanzia si applica ai casi di risoluzione del contratto previsti sia dal codice dei contratti che dal codice civile. Prevista anche la possibilità di svincolo anticipato dalla garanzia. Il decreto prevede anche che il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla stazione appaltante. Per quel che concerne la garanzia per il buon adempimento. La garanzia scatta in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel contratto e al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all’art. 104, comma 5, del codice.
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