Manca obbligatorietà copertura assicurativa per le strutture sanitarie e fissazione di un termine perentorio entro il quale, una volta accertata l’inadeguatezza delle cure, il risarcimento del danno deve essere liquidato.
La recente Legge n.24 del 8 marzo 2017 che regola la responsabilità medica è stata fortemente voluta sia dalla classe medica, sia dal Ministero della Salute, seppur per ragioni differenti.
Da un lato i medici richiedevano un provvedimento che mirasse a riportare serenità nell’ambito medico; la categoria, infatti, si sentiva aggredita dalle numerose liti giudiziarie civili e penali, dall’altro il Ministero della Salute voleva porre fine al crescente fenomeno della medicina difensiva, che costa allo Stato circa 10 miliardi di Euro l’anno. Ma questa Riforma è davvero in grado di tutelare le vittime di malasanità?
Il dibattito è aperto e si moltiplicano gli incontri e i seminari di approfondimento su questo delicatissimo tema, come il convegno dal titolo: “Riforma della Responsabilità Medica: cosa cambia veramente? Una lettura della Riforma critica, fuori dal coro, sotto il profilo civile, penale, medico-legale” che si terrà a Venezia il 27 Aprile, dalle ore 10.00 alle 18.00, presso il Centro Pastorale Cardinal Urbani, Via Visinoni 4.
Giovanni Polato, Presidente A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale) denuncia: “Il vero motore di questa riforma è la questione finanziaria e la protezione della classe medica, altro che sicurezza delle cure e diritti del malato!
Come ha detto anche il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, Dr. Claudio Galtieri in un recente convegno svoltosi presso l’Aula Magna dell’Università di Padova: ‘la legge è ispirata alla necessità di porre fine alla medicina difensiva, che costa miliardi allo Stato’. Prova ne sia – continua Polato – che la frase che ricorre più spesso nella Legge è: ‘Senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica’. Affermazione questa che si trova sia quando viene descritta la funzione del Difensore Civico quale garante per il diritto alla salute (art.2), sia quando la legge prevede l’istituzione del Centro Regionale per la Gestione del Rischio Sanitario e la Sicurezza del Paziente (art.2). Ed ancora quando si annuncia l’istituzione di un nuovo Ente, l’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità (art.3), che deve svolgere le proprie funzioni di coordinamento sempre ‘Senza oneri a carico della finanza pubblica’. Una legge – conclude Polato – che non è in grado di tutelare le vittime di malasanità, perché non sono le vittime di malasanità al centro di questa legge. Manca, di fatto, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per le strutture sanitarie e manca soprattutto la fissazione di un termine perentorio entro il quale, una volta accertata l’inadeguatezza delle cure, il risarcimento del danno deve essere liquidato”.