di Simone Rizzo e Luca Furgiuele
In questo numero di “Benchmark & Clausole”, dedichiamo l’analisi alla copertura dei danni da responsabilità civile derivanti da un fenomeno di incendio. Ai fini del confronto, sono state prese in considerazione le polizze per le PMI delle seguenti compagnie assicurative:
- Allianz – Impresa Sicura, modello FI-005-450-018-edizione 12.2016;
- Aviva – Tutto Impresa, modello TI 912 edizione 05.2015;
- Generali – Generattività, Modello GA/08/01 e modello GA/14;
- Groupama – Dinamica Full Attività, modello 250228C Ed. 09.2015;
- Reale Mutua – Azienda Reale, modello 5435 edizione 07.2016;
- UnipolSai – Impresa divisione Unipol, modello 3222 edizione 03.2014;
- Zurich – Zurich valore impresa, modello P2055 e P2056 edizione 01.2015.
Ricordiamo che un fenomeno di incendio che coinvolge l’azienda non comporta solo danni materiali e diretti al fabbricato ed ai beni ivi contenuti ma potrebbe produrre anche dei danni di carattere risarcitorio che l’azienda è chiamata a pagare ai terzi danneggiati dall’incendio.
Nelle tabelle di comparazione abbiamo indicato con il colore verde le migliori condizioni a favore dell’assicurato e con il colore giallo le aree di attenzione e di possibile criticità di cui l’assicurato dovrebbe essere sempre informato prima della sottoscrizione del contratto.
La garanzia ricorso terzi nelle polizze “danni diretti”
Le coperture incendio/danni diretti prevedono la possibilità per l’assicurato di attivare la copertura “ricorso terzi” che prevede la determinazione di un massimale che verrà corrisposto ai terzi danneggiati in caso di danni da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato.
Un elemento di particolare importanza al quale prestare massima attenzione concerne l’oggetto della copertura ricorso terzi. L’analisi delle varie clausole ha individuato due fattispecie di coperture assicurative:
- Danni cagionati alle cose di terzi da sinistri indennizzabili all’interno della sezione “danni diretti”, questa dicitura è presente in cinque testi di polizza (Aviva, Groupama, Reale Mutua, UnipolSai e Zurich);
- Danni causati ai beni di terzi da alcuni degli eventi coperti dalla polizza “danni diretti”; nel dettaglio Generali prevede l’attivazione della clausola ricorso terzi esclusivamente a seguito di incendio, esplosione, scoppio mentre Allianz aggiunge agli eventi citati anche i danni a terzi provocati da bagnatura scaturita da rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del macchinario e/o di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana.
Con riferimento ai massimali proposti dalle varie compagnie, Allianz si attesta tra 1 milione e 3 milioni e UnipolSai fino a 2 milioni di euro. Le restanti compagnie rimandano l’assicurato al massimale indicato nella scheda di polizza.
I limiti di indennizzo per i danni da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – di attività di terzi risultano piuttosto variegati: ad esempio Generali, Reale Mutua e Zurich propongono una percentuale massima di indennizzo pari al 20% del massimale pattuito con la compagnia per la garanzia ricorso terzi; Aviva propone una percentuale massima di indennizzo pari al 15% del massimale mentre Reale Mutua riduce ulteriormente la percentuale al 10% con un massimo di € 100.000,00. Allianz prevede la possibilità di definire un limite di indennizzo dai 100.000,00 euro ai 300.000,00 euro mentre UnipolSai indica un limite di indennizzo del 10% del massimale ricorso terzi. La compagnia UnipolSai prevede inoltre un limite di indennizzo di € 5.000,00 per i danni alle attrezzature utilizzate da ditte terze per l’esecuzione di lavori di manutenzione nei locali assicurati.
Tutte le compagnie presentano le seguenti esclusioni che limitano l’operatività della garanzia ricorso terzi:
- i danni da inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo conseguenti ad un evento di incendio;
- i danni a cose che l’assicurato abbia in consegna e/o detenga a qualsiasi titolo all’interno dell’ubicazione assicurata. Tutte le compagnie prese in considerazione prevedono comunque l’indennizzo per i danni arrecati ai veicoli dei dipendenti ed ai mezzi sotto carico o scarico; Aviva, Generali, Groupama, Reale Mutua, UnipolSai e Zurich estendono la copertura anche alle cose trasportate sui mezzi sotto carico e scarico. Generali copre anche i veicoli dei clienti e dei fornitori, UnipolSai invece prevede la copertura delle cabine elettriche di proprietà di società e servizi.
L’analisi dei terzi esclusi ha rilevato una uniformità di trattamento tra i diversi contratti, con le seguenti eccezioni:
- per Allianz non viene considerato terzo il convivente more-uxorio dell’Assicurato, dell’amministratore, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata;
- per Reale Mutua non sono considerati terzi gli aventi diritto dei soggetti che non sono considerati terzi;
- per Groupama non sono considerati terzi i familiari degli amministratori e dei legali rappresentanti delle società controllanti, controllate e collegate.
Ricordiamo che la garanzia “danni da incendio” è attivabile anche all’interno della sezione di responsabilità civile:
- Allianz prevede la garanzia danni da incendio nella sezione di responsabilità civile come alternativa alla garanzia danni da incendio presentata nella sezione property;
- Aviva, Generali e Groupama presentano la copertura dei danni da incendio nella sezione di responsabilità civile in aggiunta alla garanzia ricorso terzi della sezione incendio;
- Reale Mutua, UnipolSai e Zurich offrono la garanzia danni da incendio nella sezione di responsabilità civile nella forma a secondo rischio qualora sia presente la copertura “ricorso terzi” nella sezione danni diretti.
Conclusioni
In questo numero del benchmark ci siamo occupati di una garanzia di responsabilità che viene collocata dalle compagnie nella sezione danni diretti ai beni e che mira a coprire le conseguenze risarcitorie derivanti dai danni causati ai terzi da un incendio dei beni dell’assicurato.
- Il confronto svolto ha individuato delle differenze importanti tra i testi di polizza analizzati che possono influire sul grado di copertura offerta all’assicurato. In particolare gli elementi che ogni intermediario deve osservare durante l’offerta assicurativa sono:
- l’oggetto della copertura, che può riguardare i soli eventi di incendio, esplosione e scoppio o che può invece estendersi a tutte le tipologie di danni comprese nella sezione “danni materiali e diretti ai beni”;
- i massimali di garanzia ed i limiti di indennizzo previsti in caso di sospensione o interruzione di attività di terzi;
- l’esclusione dei danni arrecati alle cose di terzi detenute dall’assicurato in consegna e custodia;
- la possibilità di fornire la copertura dei medesimi danni anche all’interno della sezione di responsabilità civile.
La sensibilizzazione verso tali tematiche richiede una corretta analisi dei rischi che ogni intermediario deve necessariamente svolgere quando si interfaccia con un cliente aziendale: l’intermediario deve dunque analizzare con cura le attività svolte da terzi nelle immediate vicinanze dell’azienda assicurata al fine di definire le dinamiche produttive e logistiche e quantificare la possibile entità dei risarcimenti che potrebbero essere richiesti all’assicurato in caso di danno grave.