Una circolare dell’Istituto assicuratore fornisce il riepilogo dei valori per l’anno in corso

Il minimale mensile per il calcolo è di 1.239,68 euro

di Daniele Cirioli

Buone notizie sul costo del lavoro dell’anno 2017: i premi Inail non aumenteranno. In verità si sarebbero dovuti ridurre, perché la variazione Istat in base alla quale avviene l’aggiornamento annuale dei premi è risultata negativa, pari a -0,1%; ma la legge di Stabilità 2016 ci ha posto rimedio, neutralizzandone l’effetto. Pertanto, per il secondo anno consecutivo, i premi restano invariati alla stessa misura dell’anno scorso (che è poi quella del 2015). A spiegarlo è l’Inail nella circolare n. 17/2017, fornendo il consueto quadro di riepilogo dei minimali e massimali per il calcolo dei premi assicurativi e per la liquidazione delle prestazioni dell’anno corrente.

Rivalutazione negativa. Il premio assicurativo ordinario dovuto all’Inail è calcolato applicando il tasso di premio, che è indicato nella specifica tariffa con riferimento alle lavorazioni assicurate, all’ammontare delle retribuzioni. Il primo dato (tasso) è fissato dalla classificazione aziendale; il secondo dipende dalla retribuzione effettiva dei lavoratori. Quest’ultima, però, non può mai essere d’importo inferiore a quello stabilito da leggi, regolamenti, contratti anche collettivi oppure individuali. Inoltre, se inferiore, la retribuzione va adeguata al minimale fissato dalla legge che è soggetto a rivalutazione annuale in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita dell’Istat. Nel 2016 è stata registrata una variazione negativa dell’Istat (-0,1%), ragion per cui il minimale 2017 si sarebbe dovuto deprezzare. Tuttavia, la legge n. 208/2015 (Stabilità 2016), all’art. 1, comma 287, stabilisce: «In relazione alle prestazioni previdenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione Istat non può risultare inferiore a zero». Di conseguenza, la misura per l’anno 2017 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti resta invariata a quella del 2016 (che a sua volta era quella del 2015).

Minimale invariato. Il limite minimo del 2016 è stato pari a euro 47,68, cioè il 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2016 (pari a 501,89 euro mensili). La stessa misura, spiega l’Inail, resta confermata per l’anno corrente. Rapportato a mese (calcolato cioè a 26 giorni), il minimale assume valore di euro 1.239,68. Nel caso di lavoratori part-time, la base imponibile è pari al prodotto tra retribuzione oraria, minimale o tabellare, e ore complessive da retribuire a carico del datore di lavoro. Per fare un esempio, allora, considerato che l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali (così per legge), la retribuzione minima oraria per il 2017 risulta pari a euro 7,15, ossia pari a 47,68 x 6 : 40.

Parasubordinati. Tutto confermato come lo scorso anno anche per i lavoratori parasubordinati. In tal caso, la base imponibile di calcolo dei premi è data dai «compensi effettivamente percepiti» comunque nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Poiché in questi rapporti non ci sono prestazioni a tempo, l’imponibile non può essere misurato «a giorni di prestazione»; pertanto, minimale e massimale di rendita, vanno divisi in mesi al fine di confrontarli con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata della collaborazione. Questi, dunque, i valori per il 2017: minimale mensile pari a euro 1.349,60; massimale mensile euro 2.506,40. Nel caso di rapporti di collaborazione della durata fino a 30 giorni nell’anno solare, i valori sono giornalieri: pari a euro 53,98 il minimale e pari a euro 100,26 il massimale. Questi valori, in vigore dal 1° luglio 2016, resteranno validi fino al 30 giugno prossimo.

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