Sinistri, le registrazioni valgono come prova nei contenziosi
Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina
Premio dell’assicurazione auto scontato, se si accetta la black box. E le registrazioni hanno efficacia di prova nel contenzioso sui sinistri. A prevederlo è il maxiemendamento del governo al disegno di legge annuale sulla concorrenza, che sarà presentato la prossima settimana in aula al senato e sintetizza il lavoro effettuato sul testo dalla commissione industria (atto senato 2085-A). Il ddl si occupa in particolar modo del settore assicurazioni, non solo quelle obbligatorie. Vediamo le principali novità.
Assicurazioni/obbligo di contrarre. Le assicurazioni hanno l’obbligo di stipulare le Rc auto, salvo il caso in cui l’interessato fornisca dichiarazioni non veritiere o non corrette. Il maxiemendamento prevede una sanzione pecuniaria più cara nel caso di violazioni o elusioni dell’obbligo. Tra l’altro, il testo prevede che, nel caso in cui l’interessato non accetti la proposta, occorra ricalcolare il premio e inviare un nuovo preventivo. Il massimo della sanzione è fissato in 15 mila euro.
Confronto dei costi. Viene previsto un meccanismo di confronto dei premi assicurativi, che pone a carico degli intermediari l’obbligo di comunicare i diversi prezzi, utilizzando il preventivatore disponibile sul sito dell’istituto di vigilanza delle assicurazioni (Ivass) e del Mise.
Assicurazioni/sconti obbligatori. Il maxiemendamento prevede anche sconti obbligatori se il contraente accetta clausole antifrode. Si tratta di clausole mirate a scongiurare comportamenti fraudolenti. Il primo caso è quello della ispezione del veicolo, prima della firma della polizza; le spese dell’ispezione sono a carico della compagnia assicuratrice.
Il secondo caso è quello della scatola nera, da installarsi o già presente sul veicolo. Il dispositivo consente di registrare le informazioni sulla dinamica dei sinistri e, quindi, evita possibili ricostruzione artefatte ai danni delle compagnie.
Il terzo caso è quello della installazione di dispositivi elettronici, che impediscono l’avvio del veicolo se si riscontra in capo al guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti del codice della strada.
Lo sconto non è definito per legge, ma deve essere significativo. In materia sarà l’istituto di vigilanza a definire i criteri di determinazione del bonus. Gli sconti sono maggiorati nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore sinistrosità. Ci sono pesanti sanzioni in caso di violazione o elusione dell’obbligo di garantire la scontistica: si rischia fino a 80 mila euro, oltre la riduzione del premio a quanto spettante per legge. I costi dell’installazione degli apparati, che danno diritto alle riduzioni, sono a carico delle imprese di assicurazione.
Testimoni. In funzione anti frode, la legge fissa tempi ristretti per indicare i testimoni. Chi ha assistito a un sinistro deve essere indicato al momento del sinistro o della richiesta danni inviata all’assicurazione. E, comunque, su richiesta della compagnia, che deve dare avviso delle conseguenze di legge in caso di mancata risposta. In particolare, va sottolineato che non sarà più ammessa in giudizio la testimonianza di un soggetto tardivamente indicato, salva oggettiva impossibilità.
Danni. Il maxiemendamento istituisce la tabella unica nazionale per il risarcimento delle macro lesioni, così da evitare sperequazioni da tribunale a tribunale.
Scatole nere. Si prevede che le registrazioni delle scatole nere facciano prova in giudizio, salvo prova della manomissione o del mancato funzionamento.
Controllo assicurazione. L’accertamento della copertura assicurativa del veicolo potrà essere fatto con un controllo incrociato di banche dati, senza contestazione immediata da parte di una pattuglia.
Officine. Il maxiemendamento subordina il pagamento dei danni ai cessionari del credito, solo previa fattura dell’impresa di autoriparazione.
Rinnovo tacito. Il rinnovo tacito viene escluso per tutte le polizze dei rami danni.
Responsabilità civile professionale. Per i professionisti il ddl concorrenza prevede l’offerta di ultrattività per richieste di risarcimento nei dieci anni, anche mediante rinegoziazione dei contratti in essere.
Polizze e mutui. Il cliente potrà scegliersi autonomamente la polizza accessoria al mutuo, purché corrispondente ai requisiti richiesti dal finanziamento. Se sottoscrive quella proposta dalla banca avrà 60 giorni per ripensarci.
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