di Domenico Comegna

Una pensione sempre più costosa. Come minimo 70 euro in più.

Questo è il conto che l’Inps presenterà il prossimo 18 maggio ai consulenti finanziari per alimentare il loro fondo pensioni obbligatorio. La riforma Fornero, che ha elevato l’aliquota contributiva dal 20,09 al 21,39% nel 2012, ha infatti stabilito un incremento della stessa nella misura pari a 0,45%, per ogni anno successivo, sino a raggiungere (nel 2018) il 24%. Questo significa che per i cf quest’anno l’aliquota, da applicare al reddito dichiarato al Fisco, sale dal 23,19 del 2016 al 23,64%.
Minimale e massimale. Per il reddito da assoggettare a contribuzione, come si sa, sono previste una quota minima e un massimale, oltre il quale non è dovuto alcun contributo pensionistico. Il minimale di reddito imponibile quest’anno raggiunge i 15.548 euro, per cui il contributo minimo, comprensivo della quota di maternità, è fissato in misura pari a 3.683 euro (921 euro al trimestre).
Occorre inoltre ricordare che l’aliquota aggiuntiva prevista per i lavoratori dipendenti con retribuzioni medio-alte interessa anche gli autonomi. Pertanto, nel 2017 si pagherà il 23,64% sul reddito fino a 46.123 euro («tetto» pensionabile) e 24,64%, sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di 76.872 euro (tetto pensionabile maggiorato di 2/3). Il tetto contributivo-pensionabile per il 2017, riferito a coloro che si sono iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 e che non possono far valere alcun versamento alla data del 31 dicembre 1995, è invece pari a 100.324 euro.
Sconto anziani. La legge prevede uno sconto contributivo per i più anziani.
L’agevolazione riguarda i titolari di pensione che hanno compiuto i 65 anni di età, i quali anche per il 2017 possono chiedere di versare la metà (50%) dei contributi dovuti all’Inps. Il minor versamento, naturalmente, si rifletterà sul supplemento di pensione che andranno a ottenere continuando l’attività lavorativa.
Il calendario. Nessuna novità infine per quanto riguarda le scadenze dei versamenti. Da quando è entrato a regime il sistema di pagamento unificato imposte-contributi, attraverso il mod. F24, le quote minime vanno versate in quattro rate, il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto (spostata al giorno 21), novembre e febbraio 2018. Mentre il conguaglio relativo ai redditi 2016 e il pagamento delle due rate di acconto del 2017, nella misura del 50% della quota eccedente il contributo minimo, vanno effettuati con le stesse scadenze previste per il versamento dell’Irpef (giugno e novembre).
Più alto l’assegno di maternità. Fermo nel 2017 l’assegno di maternità a favore delle consulenti finanziarie. L’indennità di maternità, voluta da una legge del 1987, spetta per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi alla data effettiva. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle che cadono nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. L’assegno, per il quale tutti i consulenti pagano all’Inps un contributo annuo di 7,44 euro, è legato alla retribuzione minima giornaliera prevista per il versamento dei contributi degli impiegati del settore commercio. L’indennizzo è infatti pari all’80% del suddetto minimale retributivo che quest’anno resta fissato in 47,68 euro. Di conseguenza, la quota giornaliera di maternità è pari 38,14 euro. Per ottenere l’indennizzo le interessate devono inoltrare domanda all’Inps. Alla richiesta, per la quale esiste un apposito modulo, deve essere allegato il certificato medico di gravidanza rilasciato dagli enti preposti, per quanto riguarda il periodo antecedente il parto, e il certificato di assistenza al parto, accompagnato da un certificato di stato famiglia, relativamente al periodo (3 mesi) successivo.

Astensione facoltativa. Con la legge sui cosiddetti «congedi parentali» le lavoratrici autonome, in aggiunta ai 5 mesi di astensione obbligatoria, hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro durante il primo anno di vita del bambino. Tale diritto è però riconosciuto solo a condizione che vi sia una effettiva astensione dall’attività lavorativa, che deve essere specificamente attestata dall’interessata mediante dichiarazione di responsabilità. Durante il suddetto periodo spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore. Pertanto, nel 2017 l’assegno giornaliero per astensione facoltativa è di 14,30 euro.

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