Sentenza del tribunale amministrativo di Lecce
di Dario Ferrara
Grazie al nuovo codice dei contratti pubblici l’impresa non può essere esclusa da una gara d’appalto solo perché in passato è scattata la risoluzione di un analogo contratto in cui è parte ad opera di un’altra amministrazione. A patto, però, che la società abbia impugnato la precedente decisione del comune: a differenza di quanto accadeva con le vecchie norme, infatti, la controversia sub iudice non integra «i gravi requisiti professionali» che possono determinare l’estromissione dalla procedura a evidenza pubblica. E ciò anche se l’azienda si è vista rigettare dal giudice l’istanza cautelare che aveva proposto nell’ambito della controversia instaurata davanti al tribunale delle imprese. Emerge dalla sentenza 1935/16, dalla III sezione di Lecce del Tar Puglia. Accolto il ricorso proposto dalla società igiene ambientale esclusa dalla stazione unica appaltante dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti nel comune: è annullata l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto all’impresa controinteressata. Il punto è che un’amministrazione locale di un’altra regione ha già sciolto un altro contratto relativo alla gestione dei rifiuti rilevando «gravi carenze» nell’esecuzione dell’appalto. Ma ciò non basta a legittimare l’esclusione perché l’articolo 80, quinto comma lettera c) del decreto legislativo 50/2016 ha innovato la disciplina previgente di cui all’articolo 38, primo comma lettera f) del decreto legislativo 163/06: oggi l’estromissione scatta solo se l’azienda esclusa non si rivolge al giudice contro la risoluzione del contratto precedente o la sussistenza dei gravi motivi professionali risulta «confermata a seguito di un giudizio». E dunque risulta irrilevante anche il no all’istanza cautelare pronunciata dal tribunale delle imprese. Né si può disapplicare il nuovo codice dei contratti per una presunta contrarietà alla direttiva 2014/24/Ue, che pure è stata recepita dal decreto legislativo 50/2016: deve escludersi la normativa eurounitaria sia self executing perché non ha un carattere completo e dettagliato. Spese di giudizio interamente compensate per la novità del caso.
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