di Andrea Mascolini
Prossima revisione del codice appalti fra tre anni. No all’in house per i lavori di manutenzione effettuati dai concessionari. Eliminare l’appalto integrato per ragioni di urgenza. Riserva del 50% a favore delle piccole e medie imprese locali per appalti sotto soglia Ue. Entro 12 mesi utilizzabile l’appalto integrato sui progetti approvati prima di aprile 2016.
Sono questi alcuni dei punti del parere delle commissioni parlamentari sul decreto correttivo del codice appalti votato ieri sera.
Un primo tema preliminare affrontato nel parere è quello delle modalità e dei tempi con i quali si procede alle correzioni del codice: dopo avere auspicato che futuri interventi giungano in maniera unitaria e organica le commissioni ritengono che «il parlamento dovrà valutare l’opportunità di verifiche a cadenza triennale, così come segnalato anche dal Consiglio di stato nel suo parere».
Sulla disciplina del subappalto il parlamento, ritenendo che dal Consiglio di stato sia giunto un avallo a resistere rispetto alle indicazioni dell’Unione europea di eliminazione di ogni vincolo, ha confermato la bontà dell’approccio del governo con la previsione di circoscrivere l’applicazione del limite del 30% alle sole lavorazioni della categoria prevalente e non a tutte le lavorazioni.
Sono due le norme che vengono però segnalate come incompatibili con la legge delega: la norma che demanda alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere nel bando o nell’avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto 50.
La seconda norma segnalata come potenzialmente incompatibile è quella che prevede che l’indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi previsti, debba avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. Entrambe le modifiche non sono ritenute coerenti con l’articolo 1, comma 1, lettera rrr), che prevede l’espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto.
A tutela delle piccole e medie imprese è invece posta l’indicazione del parere di precisare che i subappalti potranno andare soltanto alle imprese qualificate a eseguirli; per quel che riguarda la richiesta di terna dei subappaltatori in offerta il parere richiede che sia obbligatoria per gli appalti di rilevanza comunitaria e per lavorazioni a rischio di infiltrazioni malavitose.
Sull’altro tema, delicatissimo, concernente la possibilità di affidare gare al massimo ribasso si chiede al governo di valutare l’opportunità di elevare il limite di un milione di euro attualmente previsto per l’applicazione del criterio del minor prezzo nei contratti di lavori, come peraltro richiesto anche da comuni e regioni.
Rispetto all’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introdotto come criterio generalizzato al fine di introdurre elementi di qualità nelle gare di appalto, il parere chiede di prevedere un limite massimo del 30% come peso attribuibile all’offerta economica.
Accolte anche le richieste avanzate da molti enti locali, con l’introduzione del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria, e sul rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese (riserva del 50% per la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese locali). Per quanto riguarda l’appalto integrato, nel parere si è ritenuto di eliminare il generico riferimento alle urgenze introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all’appalto integrato alle sole emergenze di protezione civile.
Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti con riguardo al partenariato pubblico-privato, che non ha ancora trovato un quadro organico, alla eliminazione della previsione del silenzio-assenso, scaduti i 30 giorni previsti per il parere dell’Anac sulle varianti ai progetti, nonché ai chiarimenti sugli arbitrati e al profilo giuridico del personale dell’Autorità guidata da Raffaele Cantone.
Fonte: