Negli infortuni sul lavoro, la condotta incauta del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento, anche quando sia riconducibile all’area di rischio propria delle lavorazioni svolte.
In tal senso, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le sue conseguenze presentino caratteri di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.
Cassazione penale sez. IV, 16/11/2016 n. 16123