L’impresa non può affidarsi alla p.a. se l’errore è evitabile
di Antonio Ciccia Messina e Giambattista Rizza
Paga solo metà dei danni il comune che rilascia un permesso di costruire illegittimo. Chi l’ha chiesto è correo al 50% e non può rivalersi interamente sugli uffici municipali dei danni che ha contribuito a fare a se stesso. Chi chiede un permesso deve stare all’erta e aiutare l’amministrazione a non sbagliare. Così ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza n. 5063 del 28/02/2017), ripartendo le responsabilità tra chi chiede e chi adotta il titolo edilizio.
Nel caso specifico una snc edilizia ha chiesto il risarcimento del danno subito a seguito dell’annullamento di concessioni edilizie, pronunciato dal Tar su ricorso dei proprietari confinanti, e del ritardo che ne era derivato al programma costruttivo. In primo grado il tribunale decise che le responsabilità erano da dividere tra società che ha chiesto la concessione edilizia e il comune che l’ha rilasciata. Anche la Corte d’appello ha considerato corretta la ripartizione delle responsabilità. Chi chiede un permesso edilizio deve farsi carico di controllare la normativa edilizia e il piano regolatore e non può considerarsi esonerato da ogni obbligo di diligenza se sopraggiunge l’avallo dell’amministrazione con il suo permesso.
La parte essenziale della sentenza è quella in cui la Corte di cassazione sostiene che i danni da permesso edilizio annullato non possono essere addebitati a responsabilità esclusiva dell’amministrazione. Anche nei rapporti tra impresa e ufficio edilizio valgono i principi del codice civile: se viene accertato che i danni sono collegati anche al fatto dello stesso danneggiato va applicato l’articolo 1227, comma 1, codice civile, che impone la diminuzione del risarcimento. Nel caso specifico è vero che il comune ha attestato che l’area era edificabile, ma bisogna tener conto dell’incidenza degli spazi riservati a infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo, prescrizioni che il proprietario non può non rispettare. La sentenza è di notevole importanza, perché impone al cittadino/impresa di non riporre fiducia nell’atto dell’amministrazione, quando sia riscontrabile un errore della p.a. stessa. Se l’errore era riconoscibile dal cittadino/impresa, allora questi avevano l’obbligo di farlo presente all’ente incappato in uno sbaglio. E così se un terzo riesce a fare azzerare l’atto amministrativo che accoglie l’istanza del cittadino/impresa, questi ultimi devono darsi da fare e dimostrare che hanno fatto affidamento sulle determinazione dell’ente pubblico e che non ci sono stati errori da loro evitabili con un surplus di attenzione. Letto in positivo, il cittadino/impresa ha un dovere generale di soccorso nei confronti dell’amministrazione, affinché non commetta illegittimità. Se però l’affidamento del cittadino/impresa è incolpevole, allora la pubblica amministrazione dovrà risarcire i danni per intero.
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