Nella valutazione di mala gestio dell’Inail nell’azione diretta di regresso, ai sensi degli artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124 del 1965, ovvero nella surrogazione, a norma dell’art. 1916 c.c., nei diritti dell’assicurato al risarcimento del danno alla persona, occorre, nel sistema di assicurazione obbligatoria della disciplina antinfortunistica anteriore al d.lg. n. 38 del 2000, fare riferimento esclusivamente al danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche al danno biologico o morale subiti dal lavoratore; neppure potendosi, nell’ambito della somma liquidata come risarcimento del danno alla persona e tanto meno in via presuntiva, scindere le varie componenti ed i relativi risarcimenti, in quanto la copertura assicurativa prevista dal sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro -all’epoca vigente- spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un’effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell’assicurato.
Cassazione civile sez. lav., 11/01/2016 n. 208