di Antonio Ciccia Messina
Se per le lesioni subite per un incidente stradale non si può partire per le ferie, l’assicurazione deve risarcire il danno da vacanza rovinata. Anche al coniuge della persona ferita nell’incidente.
Il tribunale di Reggio Emilia (sentenza 434/2016) riconosce la risarcibilità non solo delle penali e delle spese sostenute per l’annullamento del viaggio, ma anche il danno non patrimoniale per non aver potuto fruire del riposo, garantito dall’articolo 36 della Costituzione. Nel conteggio del risarcimento oltre al danno biologico, al danno patrimoniale, la sentenza in esame aggiunge la «personalizzazione» (danno non patrimoniale) e aggiunge anche il danno da vacanza rovinata. Nella vicenda in esame, a causa dell’incidente, in cui si era fatto male il conducente, la famiglia di quest’ultimo è stata costretta a far saltare il pacchetto delle vacanze «all inclusive».
Nel corso della causa per il risarcimento, il danneggiato è riuscito a far aumentare il risarcimento per sé e per la moglie. Anche se quest’ultima non si trovava in auto al momento del sinistro, non aveva potuto comunque usufruire del viaggio prenotato.
Il risarcimento da vacanza rovinata è stato riconosciuto anche se il periodo di ferie si era convertito in periodo di malattia, senza intaccare, dunque il monte ferie dell’interessato. Il giudice ha considerato, infatti, che il sinistro è avvenuto in un periodo molto vicino a quello della partenza fissata per le ferie, costringendo a rinunciare alla vacanza già organizzata. In altre parole, il danneggiato non ha avuto altra alternativa se non rinunciare alla ferie, considerata la difficoltà dell’interessato, in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell’organizzazione delle proprie ferie.
La diminuita possibilità di godimento del riposo feriale è stata risarcita, in via equitativa, nella misura di euro 400 per il danneggiato e nella stessa somma per la moglie.
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