di Sonia Lazzini
Non viene riconosciuto il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta, avvenuta dentro un negozio a causa della presenza di un gradino non adeguatamente segnalato.
Il Supremo giudice amministrativo non ha dubbi:
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che, ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile.
E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).
A tale principio si è correttamente attenuta la Corte d’appello, la quale ha avuto cura di precisare che, nella specie, il dislivello era lieve, il gradino era largo circa un metro ed era presente anche una guida antiscivolo, sicché la caduta della * doveva essere imputata ad un suo difetto di attenzione nell’affrontare il gradino che aveva determinato la caduta.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Civile, sentenza numero 6407 dell’1 aprile 2016