Incrociare i dati per prevenire il furto d’identità (identity theft): è quanto prevede il dlgs 64/2011, che ha istituito un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (siglato Scipafi). Al decreto legislativo è seguita l’adozione del regolamento (decreto Mef n. 95 del 19 maggio 2014), in base al quale banche, intermediari, assicurazioni e operatori di telecomunicazioni possono chiedere l’incrocio dei dati dichiarati nel corso di una operazione finanziaria o assicurativa e verificare l’effettiva identità del consumatore.

Il sistema pubblico di prevenzione consente il riscontro dei dati contenuti nei principali documenti d’identità, riconoscimento e reddito, con quelli registrati nelle banche dati degli enti di riferimento, attualmente quelle dell’Agenzia delle entrate, ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, Inps e Inail. Il sistema è incentrato su un archivio, di cui è titolare il Mef, gestito dalla Consap. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi alcuni soggetti che sono chiamati aderenti diretti e altri che, invece, sono chiamati aderenti indiretti. La differenza tra le due categorie riguarda anche il livello di consultazione dell’archivio. Sono aderenti diretti le banche e gli intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato e le imprese di assicurazione. Sono aderenti indiretti i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili di prevenzione frodi. Gli aderenti possono inviare all’archivio richieste di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o comunque facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. A tutela della privacy è previsto che la verifica dell’autenticità dei dati non può essere richiesta se non per la prevenzione del furto di identità. Le richieste di verifica riguardano l’identità del soggetto, i dati del documento di identità, tessera sanitaria, codice fiscale, partita Iva, dichiarazioni redditi, posizioni contributive, previdenziali e assistenziali. Le informazioni sulle frodi restano nell’archivio per tre anni. Dati e informazioni sono a disposizione anche per le Forze di polizia, per l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia e per il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
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