Pagina a cura di Antonio Ciccia Messina
Sugli autobus pubblici si può installare la scatola nera. Il Garante della privacy (provvedimento n. 78 del 25 febbraio 2016) ha autorizzato la società di trasporto pubblico di Bari a montare, all’interno dei propri veicoli, il dispositivo che consente di ricostruire i sinistri, tutelare la sicurezza di autisti e passeggeri e prevenire o perseguire gli atti di vandalismo.
La blackbox, in ogni caso, trova spazio non solo nel trasporto pubblico, ma anche per i veicoli privati. Già l’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private prevede una scontistica per chi la monta sul proprio veicolo. Il ddl concorrenza, attualmente in discussione al senato, precisa modalità e condizioni dell’uso della scatola nera e degli sconti, con un occhio attento alla privacy di automobilisti, trasportate e pedoni.
Ma cominciamo ad analizzare il provvedimento del Garante sugli autobus di linea.
Trasporto pubblico. La scatola nera, da installare sui mezzi pubblici di Bari, è in grado di registrare la velocità e le accelerazioni del veicolo, può videoregistrare quanto accade a bordo e geolocalizzerà le informazioni registrate, rilevando automaticamente i dati di servizio (linea corsa, autista, bus).
Su ogni mezzo sono sistemate quattro telecamere (una rivolta all’esterno, tre all’interno del mezzo, con modalità tali da escludere la postazione del conducente): così saranno raccolte le immagini dell’interno del veicolo e della sede stradale prospiciente.
La registrazione delle immagini avverrà solo se ricorrono particolari condizioni: accelerazioni/decelerazioni o sobbalzi rilevanti o in caso di attivazione del sistema di allarme da parte dell’autista.
Le immagini riguarderanno i 20 secondi precedenti e 20 secondi successivi all’evento. Al verificarsi di eventi ritenuti rilevanti il sistema memorizzerà, oltre alle immagini, ulteriori informazioni quali «accelerazione/decelerazione, deviazione della direzione (destra-sinistra), accelerazione/decelerazione zenitale (sobbalzo), la velocità istantanea e la localizzazione del veicolo.
Inoltre il Gps presente nel sistema permetterà di memorizzare e visualizzare su mappa tutti gli itinerari percorsi dai mezzi, al fine di razionalizzare in modo più efficiente le corse.
L’utenza è informata del sistema di videosorveglianza associato a un dispositivo per la ricostruzione degli incidenti a mezzo di cartelli informativi.
I dati degli eventi rilevanti o anomali saranno conservati per 72 ore e poi automaticamente cancellati; in caso di sinistri, potranno essere conservati per 24 mesi e comunicati all’istituto assicuratore.
Il Garante ha ritenuto lecito pertinente e non eccedente il trattamento dei dati personali previsto dal sistema anche in considerazione del bilanciamento degli interessi e del fatto che la società ha stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo relativo all’installazione della scatola nera, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina in materia di controlli a distanza dei lavoratori.
Il Garante ha esonerato dalla necessità di raccogliere il consenso degli interessati anche per la comunicazione dei dati raccolti all’assicurazione in caso di sinistri.
L’operazione prevede l’adozione di misure di sicurezza, e delle seguenti specifiche precauzioni.
In caso di comunicazione a terzi dei dati raccolti in occasione di sinistri o di situazioni di emergenza, si dovranno predisporre misure tecniche idonee a non consentire l’identificazione dei soggetti non coinvolti negli eventi.
I dati relativi alla localizzazione trattati allo scopo di razionalizzare in modo più efficiente le corse dovranno essere anonimizzati e utilizzati in forma aggregata.
Agli utenti del servizio e a chiunque potrà essere interessato dai trattamenti si deve dare un’informativa anche utilizzato un modello semplificato inglobato in un pittogramma o una stilizzazione, di esplicita e immediata comprensione, da collocare sui veicoli dotati del dispositivo in esame con formato e posizionamento, sia interno che esterno, tale da essere chiaramente visibile da parte degli interessati.
Nei confronti di abbonati e utenti del servizio, l’informativa semplificata dovrà essere integrata con specifici elementi informativi da inserire anche nella documentazione contenente le condizioni generali di contratto; inoltre nell’interesse della generalità degli interessati, l’informativa deve essere collocata sul sito web istituzionale della società, con modalità tali da risultare chiaramente e immediatamente visibile, una esaustiva descrizione dei trattamenti effettuati.
Dovranno essere configurati i sistemi di autenticazione sui sistemi che consentono l’accesso alle registrazioni video; con riferimento alla trasmissione delle immagini live e dei video registrati tramite rete wireless 3G o Wi-Fi (o anche via cavo), si dovranno configurare attentamente tutte le componenti di rete allo scopo di impedire accessi non consentiti alle informazioni.
Con riferimento ai file video memorizzati sul dispositivo, la società dovrà predisporne la cifratura prima della trasposizione sui sistemi informativi di conservazione; la società dovrà dotare i sistemi informativi destinati ai trattamenti delle immagini video di un sistema di log che registri gli accessi e le operazioni sui dati, conservando i file di log per un periodo ritenuto congruo rispetto alle finalità perseguite; in base a quanto previsto dalla regola n. 25 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato «B» al Codice della privacy), la società infine dovrà richiedere all’installatore uno specifico attestato di conformità del dispositivo utilizzato.
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