Buongiorno,
in merito alla novità sull’ eliminazione del tacito rinnovo, che fine faranno le polizze (esempio, infortuni) poliennali (5 anni) con obbligo di sconto per l’assicurato? È una legge anche questa: cosa cambierà?
RISPOSTA
Ancora non sappiamo se e come passerà al vaglio dell’aula il ddl Concorrenza. Per il momento è in discussione in commissione al Senato e ciò che è passato è l’emendamento di cui abbiamo già dato conto e che emenda l’art. 170 bis del CAP. Lo riportiamo completamente di seguito:
Art . 170-bis
(Durata del contratto)
- Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno piu’ frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo’ essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L’impresa di assicurazione e’ tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza.
L’emendamento passato in commissione è il seguente:
12.3 (testo 4)
Di Biagio, Bianconi, Chiavaroli, Mancuso
Accolto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 è premesso il seguente:
”01. Le polizze assicurative Ramo Danni di ogni tipologia alla loro scadenza non potranno essere rinnovate con il metodo del tacito rinnovo.”
- b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
”1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori”».
Ora, se così passerà anche in aula, ciò che oggi vale per la RCA varrà anche per tutti rami danni nelle medesime condizioni.